28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

560<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

fusa risultava la mendicità, il vagabondaggio; e difficoltosa naturalmente la<br />

gestione dell’ordine e della sicurezza dei cittadini( 58 ).<br />

Non è che una statistica , ovvio, ma abbastanza indicativa. Più indicativa<br />

senz’altro, e compiuta, risulterebbe un’interpretazione sociologica politica<br />

e anche giuridica della statistica stessa, delle percentuali che essa segnala;<br />

e però, non può negarsi che la rilevazione numerica sia pur sempre<br />

significativa.<br />

Ma, in ogni caso l’intreccio appunto fra esigenze di prevenzione, ideologia<br />

del sospetto , controllo amministrativo, quale fosse la quantità ela<br />

qualità delle concessioni segnerà, alla fine, un deficit di garanzie per il libero<br />

svolgimento del mestiere girovago. Attratta facilmente, si è visto, nell’area<br />

del vagabondaggio quell’attività poteva infatti essere accusata di ripeterne<br />

taluni schemi delittuosi: mendicità anzitutto, disturbo della quiete<br />

pubblica e privata, molestia, ma, non è affatto escluso, rissa, truffe, furti.<br />

Innegabilmente: la varietà e particolarità dei mestieri girovaghi – indicati,<br />

assimilabili o estranei all’elenco del art. 72 l.p.s – rendeva taluni fatti di<br />

reato facilmente ascrivibili, facilmente sospettabili, per certi aspetti, in<br />

questa o quella forma del loro esercizio.<br />

Come non supporre invero che saltimbanchi,cantori di strada, giocolieri<br />

non sconfinassero fin troppo spesso nel vero e proprio disturbo alle<br />

occupazioni e al riposo degli abitanti, o che merciaioli ambulanti non operassero<br />

talvolta un ingenuo intenzionale raggiro nei confronti dell’acquirente<br />

sprovveduto?<br />

E la mendicità non avrebbe forse segnata la vicenda del vagabondaggio,<br />

e praticamente di molte occupazioni girovaghe? Quando ad<br />

esempio non sufficientemente remunerative. Ma quando, soprattutto, nella<br />

riscossione quasi sempre informale del compenso – basterebbe ricordare<br />

ancora gli artisti di strada – si percepisse la richiesta di un obolo; sicché<br />

il mestierante girovago sarebbe stato colto a mendicare il suo guadagno.<br />

Un sistema di previsioni delittuose, di ipotesi contravvenzionali a tutela<br />

anzitutto dell’ordine pubblico, poteva insomma intervenire, e in modo<br />

insistente, nella gestione repressiva della professione ambulante. Tutto<br />

sommato la codificazione Zanardelli permetterà senz’altro l’adozione di<br />

concrete fattispecie penali a limitazione del suo libero esercizio: specialmente<br />

quando, non assimilabile a tipologie espressamente riconosciute,<br />

estranea dunque ad una specifica disciplina amministrativa, destinataria<br />

di un sistema, pur resistibilissimo, di precise garanzie giuridiche fosse votata,<br />

a differenza di altre occupazioni lavorative, al sospetto e al timore di<br />

possibili o probabili attività delittuose( 59 ).<br />

( 58 ) E. Florian - G. Cavaglieri, I vagabondi, cit., vol. I, p. 536.<br />

( 59 ) B. Gillardoni, Mestieri vagabondi, cit., p. 50.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!