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558<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

pur regolarmente iscritto nell’apposito registro, e però non munito del relativo<br />

documento nell’esercizio della sua occupazione, disattendeva all’obbligo<br />

di esibirlo su richiesta degli ufficiali o agenti di P.S.( 57 ). Sarebbe davvero<br />

difficile sottacere che in quel certificato si voleva espressa una ‘‘guarentigia’’<br />

di ordine pubblico; e nell’uso dello stesso, nel dovere appunto<br />

di esibirlo, nell’obbligatorietà del suo possesso una volta ottemperata l’iscrizione,<br />

una perfetta rispondenza a quella ‘‘guarentigia’’. Ad essa, poi, andrebbe<br />

sempre ascritta la tassativa previsione di una scadenza annuale, di<br />

un rinnovo quindi molto ravvicinato nel tempo, per l’autorizzazione all’esercizio<br />

dell’attività girovaga: conferma, indubbiamente, di una verifica frequente,<br />

nient’affatto lassista in linea di principio sulla correttezza e sul rispetto<br />

di quelle regole del vivere civile – cui si confrontava essenzialmente<br />

il valore ordine pubblico – da parte dell’ambulante.<br />

Ma conferma, anche di una valutazione fattuale concreta sull’opportunità<br />

di un rinnovo tutt’altro che automatico dunque, privo di obbligatorio<br />

controllo.<br />

È però nell’ampia discrezionalità della revoca per il godimento del diritto<br />

all’esercizio del mestiere girovago che si confermano immancabilmente<br />

quelle esigenze di tutela per l’ordine pubblico, ed emergono insieme,<br />

di nuovo chiare discutibili interferenze dei poteri locali. Nella previsione<br />

dell’art. 75 L.p.s., infatti, il ritiro del certificato di iscrizione, la revoca,<br />

appunto, avveniva in caso di abuso o per ragioni di ordine pubblico.<br />

Ora, nel silenzio di istruzioni o circolari relative sia alla precedente normativa<br />

(1865) che a quella in vigore, criteri per la lettura delle situazioni di<br />

abuso si ricavavano da disposizioni interpretative della legge di P.S. del<br />

1859; e in queste disposizioni appunto poteva rinvenirsi una variegata casistica.<br />

Abusivo così era ritenuto il commercio girovago se l’esercente non<br />

attendeva di proposito al proprio mestiere, si giovava del certificato di iscrizione<br />

per fini non onesti, usava frode nella vendita a ‘‘modo di contrattazione’’,<br />

occupava il suolo pubblico o privato senza permesso speciale, esercitava<br />

il mestiere in modo rumoroso, pericoloso o ingombrante, vendeva a<br />

ore indebite. Ipotesi specifiche di abuso riguardavano poi il mestiere di saltimbanco,<br />

suonatore e cantante, se tale mestiere venisse ad esempio esercitato<br />

in orari non consentiti, introducendosi nei caffé, nei cortili di case private<br />

senza il permesso dei proprietari. Una disciplina dunque flessibile, ma<br />

in ogni caso preoccupata, anche, di non trascurare motivazioni di ordine<br />

pubblico.<br />

( 57 ) Corte di Cassazione di Roma 27-3-1895, in Il Foro italiano, 1895, Parte 2º, vol.<br />

XX, col 327. Stabiliva infatti la Corte, che 2 contravviene agli art. 72 e 76 della l.p.s. l’esercente<br />

un mestiere ambulante – nel caso di specie un mediatore ambulante – il quale benché<br />

iscritto nel relativo registro della autorità di pubblica sicurezza non sia munito del relativo<br />

certificato.

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