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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

557<br />

E d’altro canto, ulteriore conferma, non si è poi mancato di concludere<br />

che se l’esercente un mestiere girovago violasse contemporaneamente<br />

una disposizione della legge di Polizia e altra del regolamento locale (per<br />

esempio esercitasse senza iscrizione e occupasse abusivamente il suolo pubblico)<br />

dovessero contestarsi due separate contravvenzioni con due distinte<br />

penalità.<br />

Innegabilmente tuttavia, senza porre in discussione l’incidenza e l’efficacia<br />

della normativa locale, il Supremo Collegio ne contenne a volte la farraginosa<br />

invasività. Ad esempio, riconoscendo il regolare esercizio di un<br />

mestiere girovago da parte di un suonatore ambulante cieco e del suo accompagnatore<br />

privi del certificato di iscrizione rilasciato dall’Autorità locale,<br />

sede della loro occasionale attività, ma forniti di documento di iscrizione<br />

concesso dal sindaco del Comune di nascita: Autorità competente<br />

appunto al rilascio assieme all’Autorità del luogo di abituale dimora dell’esercente<br />

stesso. La decisione, in dissonanza dal ricorso del P.M. presso la<br />

pretura di Pordenone per violazione dell’art. 72 L.p.s., seguiva, chiaramente,<br />

la traccia di una realistica versione della disciplina prevista per il<br />

mestiere ambulante; affermando che ne sarebbe stato frustrato l’esercizio<br />

se coloro che vi si dedicavano fossero obbligati nei vari luoghi del loro girovagare<br />

a munirsi di certificato di iscrizione o di permesso; sopportando<br />

dunque una burocratizzazione di formalità non proprio funzionale alla libertà<br />

di quell’esercizio( 56 ).<br />

Avversa, infondo, a illogiche e forse anche vessatorie ‘‘illiberali’’ pretese,<br />

la decisione indubbiamente rivelava il disagio che la sovrapposizione<br />

di obblighi nella normativa ad hoc poteva suscitare: in una prospettiva all’opposto<br />

di semplificazione legislativa.<br />

Comunque, riconosciuta pure l’emergenza del problema, riaffiorava<br />

sempre, innegabile Leitmotiv, quella valutazione attenta rigorosa, quell’esigente<br />

tutela dell’ordine pubblico più che evidente appunto nel complesso<br />

di disposizioni in materia, e nell’ispirazione della legge di P.S.<br />

Impeccabile in questo senso la stessa previsione di una ammenda sino<br />

a lire cento (art. 76 ultima comma della legge di P.S.) per l’ambulante che,<br />

l’esercizio di distributore di stampati. In difformità dalla tesi assolutaria del Pretore urbano<br />

di Venezia, la Corte optò viceversa per le responsabilità dell’ambulante, confermando che la<br />

contravvenzione alla normativa locale non era affatto abrogata dell’art. 72 della nuova legge<br />

di Polizia.<br />

( 56 ) Vd. Corte di Cassazione di Roma 17-8-1895 in Il Foro italiano, 1895, vol. XX, Parte<br />

2º, col. 439. Il Supremo Collegio sottolineando il carattere girovago del mestiere ambulante<br />

riconosceva appunto che ne avrebbe frustrato l’esercizio l’obbligo per coloro che vi si dedicavano<br />

di richiedere il certificato di iscrizione o permesso nei vari luoghi che talvolta per<br />

un solo giorno andavano percorrendo. Secondo la chiara dizione dell’art. 72 L.p.s., concludeva<br />

la Corte, la sola autorità del luogo di nascita o dell’abituale dimora è chiamata a riconoscere<br />

il permesso di esercitare nelle province italiane un mestiere girovago.

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