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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

555<br />

pubblica ‘‘odiosamente’’ invasiva, estranea all’idea del sospetto, rispettosa<br />

appunto della ‘‘cura’’ dovuta a situazioni chiaramente di disagio sociale.<br />

Ma è pur vero che problemi applicativi, indecisioni, fratture anche incisive<br />

nell’ambito di una nuova diversa ispirazione liberale sono leggibilissime<br />

nell’insieme della legislazione di unità. L’ammissione è del resto di<br />

Quintino Sella: ‘‘abbiamo fatto un edificio imponente che ci è carissimo<br />

e ci costò tutti i sacrifici immaginabili. Non neghiamo che fu fatto in fretta<br />

e furia e gli architetti e gli operai lo dovettero elevare in mezzo a tale baccano<br />

di oppositori che é meraviglia se abbiamo potuto metterlo insieme(<br />

53 )’’. E opporlo – andrebbe riconosciuto – alle stesse difficoltà esegetiche<br />

ed applicative, valorizzandone il ruolo risolutore rispetto all’eredità<br />

di una frammentazione legislativa, necessariamente da ricomporre; e superata,<br />

poi, da una ineludibile impositiva riduzione ad unità.<br />

Non sempre peraltro, o almeno non sempre, rispettando modelli appunto<br />

unitari di disciplina normativa( 54 ). Tanto che, recuperando il nostro<br />

tema, dovrebbe annotarsi che fra leggi di polizia, regolamenti locali di po-<br />

( 53 ) Q. Sella, Discorso pronunciato al banchetto offertogli dagli elettori di Cossato il<br />

giorno 15-10-1876, inLa politica italiana dal 1848 al 1879, vol. II, Roma, 1883, p. 49. È però<br />

doveroso precisare: per la codificazione penale un edificio costruito, certo, con una progettazione<br />

che sino all’89 raccolse pareri, osservazioni, modifiche da parte di varie commissioni<br />

e sottocommissioni, composte, è noto, da studiosi quali ad esempio Nocito, Puccioni, Paoli,<br />

Pessina, Lucchini. Questo va riconosciuto: e però non dovrà negarsi il pericolo latente sempre,<br />

di una residua frammentazione legislativa; e in generale, di un assetto istituzionale –<br />

sembra di poter intuire nelle affermazioni di Quintino Sella – ancora insicuro, ambiguo nelle<br />

scelte legislative, compatibili poi con i problemi politico-sociali ormai emergenti. E inadeguato,<br />

anche, nell’indicazione di valori nazionali chiaramente riconoscibili.<br />

( 54 ) All’assenza di un unitario assetto istituzionale e di un unitario complesso politico<br />

italiano la progettazione del codice penale del 1889 ascrisse – nulla che non sia noto – la difficoltà<br />

e il compromesso di talune soluzioni. Alla stessa approvazione della legge delega per la<br />

riforma del codice penale si giunse fino al 1889 attraverso una discussione che espresse tendenza,<br />

distinzioni, definizioni tutt’altro che concordi. Se il problema principale era del resto<br />

creare un ordinamento giuridico che ‘‘incarnasse’’ la nazione, la normativa penale di unità ne<br />

trascrisse le diverse ideologie. Il riordino normativo non sfuggì in fondo, e sin dall’inizio, alla<br />

decisione di integrare a vicenda e di riunire in una situazione per quanto possibile armoniosa,<br />

evitando i difetti di ciascuno di essi, il codice toscano del 1853 e il codice sardo del 1859. In<br />

proposito, ad esempio le osservazioni di E. Pessina, Il diritto penale da Cesare Becaria sino<br />

alla promulgazione del codice penale vigente - 1764-1890, inEnc. dir. pen. it. vol. II, Milano<br />

1906, p. 703 ss., e in particolare per un informazione sul movimento legislativo negli anni precedenti<br />

la normazione penale di unità, p. 602 ss. Si ricordi inoltre, anche la critica di C. Lombroso,<br />

Troppo presto. Appunti al nuovo progetto di codice penale, Torino, 1888. In ultima<br />

analisi, per quanto naturale, e insieme inopportuno, fosse costatare le insidie di una frammentazione<br />

legislativa, di una improbabile identificazione civile e politica della popolazione italica,<br />

l’incidenza sul piano della progettazione codicistica, almeno nella fase iniziale si tradusse nel<br />

tentativo di compromesso: un aggiustamento appunto dell’esistente. Un accenno alla prudenza<br />

innovativa della codificazione penale in E. Brusa, Su alcune delle più recenti riforme nella<br />

legislazione italiana. Discorso letto il 4 novembre 1890 in occasione della solenne apertura<br />

degli studi nella R. Università di Torino, 1890, p. 38 ss.

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