28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

553<br />

mente, ipotizzare una reale lesione giuridica, anzitutto per l’ordine pubblico<br />

– indirettamente aggredito in ogni caso da qualsiasi fatto delittuoso<br />

–, ma insieme per lo stesso ordine economico: valore precipuo talvolta<br />

rispetto ad altri valori di tranquillità e di sicurezza( 51 ).<br />

Tuttavia è evidente che tra sospetto, interferenze di fattori sociologici,<br />

valenza composita della stessa accezione ordine pubblico, la disciplina, e il<br />

rispetto della disciplina di polizia in materia, non avrebbe garantito sicuri<br />

limiti all’esercizio delle attività girovaghe: sospinte dunque, pur se formalmente<br />

riconosciute e regolate, verso classificazioni affini al modello del vagabondaggio.<br />

La stessa improduttività dell’occupazione girovaga – vi si è accennato<br />

– poteva creare un precedente pericoloso. Ed è facile dubitare, francamente,<br />

che la stessa iscrizione negli apposti registri e la conseguente autorizzazione<br />

all’esercizio offrissero una chiara resistibile garanzia; affidandosi,<br />

in realtà, una possibile distinzione dal vagabondaggio colpevole – non funzionale<br />

perciò ad attività lecite – a valutazioni e decisioni adottate caso per<br />

caso, votate spesso ad una variabile illiberale applicazione dello stesso<br />

provvedimento di ammonizione; e in definitiva ad una variabile insicura accezione<br />

del mestiere stesso.<br />

D’altronde, da una carenza di tassativo riconoscimento e di disciplina<br />

amministrativa per l’esercizio di una qualche attività girovaga poteva in effetti<br />

discendere, e soccorrere, una interpretazione estensiva della elencazione<br />

stabilita nel’art. 72 L.p.s., assimilandosi così talune occupazioni vagabonde<br />

alla tipologia espressamente indicata; o, viceversa trasparire una versione<br />

rigorosamente restrittiva dello stesso disposto normativo. Con la pericolosa<br />

conclusione, in quest’ultimo caso, che il soggetto vivesse allora<br />

senza praticare realmente alcuna professione, arte o mestiere; e fosse<br />

quindi riducibile, avallando una sommaria equiparazione, allo stato di vagabondo<br />

soggetto a provvedimento di ammonizione.<br />

Del resto, la stessa invenzione – necessitata spesso – di nuovi originali<br />

mestieri girovaghi non si associava forse all’idea di un vagabondaggio da<br />

luogo a luogo ‘‘affettando’’ l’esercizio di una attività magari sconosciuta,<br />

ancora, ad abitudini e costumi di vita, insufficiente ad assicurare mezzi<br />

propri leciti di sussistenza?<br />

E la stessa diffidenza verso un’occupazione ambulante, di per se stessa<br />

avvertita come pericolosa minaccia nei confronti del ‘‘regolare andamento<br />

della vita civile’’, o, se si vuole, dell’ordine sociale, non poteva ragionevolmente<br />

avvalorare una situazione di incontrollato vagabondaggio? Giustificare<br />

insomma la tentazione di adottare provvedimenti restrittivi?<br />

( 51 ) In questo senso, E. Florian - G. Cavaglieri, I vagabondi, cit., vol. II, p. 262.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!