28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

551<br />

appunto, qualche temperamento procedurale al profilo arbitrario dell’istituto.<br />

Ma il disagio, ormai, si esprimerà nella ferma convinzione che il recupero<br />

di talune garanzie giurisdizionali sia irrealistico dinanzi ad una Polizia<br />

ancora infeudata agli antichi pregiudizi e al vecchio sistema inquisitorio,<br />

non ‘‘peranco abituata’’ al regime di libertà( 47 ).<br />

E se il coinvolgimento del giudice nell’attività di prevenzione ascritta<br />

all’Autorità di polizia poteva anche concretizzare un segno di natura garantista,<br />

accettare in un clima liberale un sottosistema penale di polizia doveva<br />

pur creare un reale disagio.<br />

L’intervento anomalo della magistrature, insomma, avrebbe adombrato,<br />

o sottolineato invece, una funzione parapoliziesca della magistratura<br />

stessa; una funzione probabilmente neppure così scandalosa in origine, se<br />

era la Polizia soprattutto ad assumere nell’opinione delle classi dirigenti del<br />

tempo la funzione di tutela per un ordine che – si affermava – era valore<br />

insieme giuridico e morale. La Polizia avrebbe dunque svolto un ruolo<br />

di conservatrice attiva dell’ordine; un ruolo affinato e giustificato da<br />

qualche garanzia giurisdizionale( 48 ).<br />

Certo, nel 1883 Zanardelli confermava appunto il ripudio della pena<br />

di polizia, rinnovando l’impegno a non trascurare un programma di limiti<br />

e garanzie per l’autorità della legge( 49 ). Alla fine, introdotta ed isolata nel<br />

Codice penale la sanzione della riprensione giudiziale, avversata almeno in<br />

linea di principio l’esasperata ideologia del sospetto, il provvedimento ammonitivo<br />

di polizia sarà destinato a: ‘‘soggetti diffamati, abitualmente designati,<br />

cioè, dalla pubblica voce come colpevoli dei delitti di omicidio, di<br />

lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica Autorità,<br />

e per tali titoli colpiti da più sentenza di condanna, o sottoposti a giudizio<br />

ancorché sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità,<br />

ovvero siano incorsi in procedimenti nei quali sia stata pronunciata sentenza<br />

od ordinanza di non farsi luogo a procedimento per insufficienza<br />

di prove’’ (art. 95/1 L.P.S. 1889). La legge di Polizia all’art. 96 specificherà<br />

poi che debba considerarsi diffamato chi sia designato dalla voce pubblica<br />

come abitualmente colpevole di delitti di incendio, associazione per delinquere,<br />

furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita,<br />

( 47 ) Così, L. Lucchini, Ammonizione, cit., p. 41 ss.<br />

( 48 ) Assolutamente critico, confermando l’ammonizione quale flagello poliziesco, abuso<br />

costituzionale, Lucchini denuncia la politica dei temperamenti, dei mezzucci, dei palliativi,<br />

della prudenza opportunistica che sovrana nelle sfere governative ‘‘doveva naturalmente<br />

ispirarne la disciplina’’ (La riforma della legge di P.S., cit., p. 32 ss.).<br />

( 49 ) Vd. infatti, il discorso pronunciato a Napoli al banchetto in onore dell’opposizione<br />

di sinistra, il 25-11-1883, in La politica italiana dal 1848 al 1897, vol. II, Roma, 1899, spec. p.<br />

384 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!