28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

550<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

sione destinato precipuamente alla prevenzione: sua presunta ragione d’essere<br />

e ipotetico effetto.<br />

Certo, questa finalità preventiva rinverrà una particolare valenza nella<br />

gestione di soggetti – anzi di classi sociali – pericolosi, ritenuti senz’altro<br />

una minaccia per l’ordine pubblico( 45 ); tuttavia finirà per porre in discussione<br />

affinità e carattere penalistico della misura ammonitiva, proprio<br />

perché misura essenzialmente preventiva.<br />

In sostanza: dal codice penale sardo che la ipotizzava quale pena accessoria,<br />

applicabile congiuntamente alle pene correzionali di polizia, proposta<br />

anche quale pena principale utilizzabile in via esclusiva, sino alla formulazione,<br />

autonoma della riprensione giudiziale, e alla riforma poi della<br />

procedura ad hoc operata dalla codificazione Zanardelli, la sua accezione<br />

quale istituto della polizia preventiva, comminata sulla traccia di una mera<br />

‘’congettura’’ repressiva – il sospetto – rivelerà sempre più nettamente il<br />

compromesso di una scelta opportunistica.<br />

Vale a dire, l’ammonizione confermerà la sua indole di atto di precauzione<br />

politica, e in questo senso sottolineerà uno scopo dichiaratamente<br />

preventivo: ipotizzerà una sanzione di polizia amministrativa diretta a prevenire<br />

i reati, affidata all’Autorità giudiziaria per maggiore tutela dei cittadini(<br />

46 ).<br />

Non risulterà questo l’approdo più rassicurante. Resisterà senz’altro la<br />

convinzione che il provvedimento possa ritenersi misura non di semplice<br />

amministrazione politica delegata all’Autorità giudiziaria, ma vera e propria<br />

sentenza condannatoria pur se emanata a seguito di un procedimento sommario<br />

e speciale: sarà allora l’ammissione di una carenza, il riconoscimento,<br />

e insieme l’esigenza di affermare almeno un nucleo di garanzie giurisdizionali<br />

per una attività, per una funzione di prevenzione, rispondente comunque<br />

ai principi – questa la prospettiva – del buon governo.<br />

Ma, a ben riflettere, esattamente questo fattore di giustizia straordinaria,<br />

sovversiva della giustizia concreta e positiva, tale da erigere a sistema<br />

il sospetto, e colpire ‘‘malfattori non convinti’’, o forme di delinquenza<br />

vaghe indeterminate, la sostanza insomma della finalità, preventiva, segnerà<br />

inevitabilmente il distacco dall’ambito penale.<br />

D’accordo: nella elaborazione della legge di Polizia del 1889 l’eredità<br />

di un assunto che all’ammonizione, nonostante la sua apparenza di strumento<br />

preventivo di polizia, assegnava il carattere di pena perché castigo<br />

dal punto di vista sociale e politico, indurrà, se non ancora la scomparsa,<br />

( 45 ) E in una versione molto nota, destinatari, in realtà, di un ‘‘Codice dei birbanti’’.<br />

( 46 ) Cfr. L. Lucchini, Ammonizione, cit.,p. 41 ss. Con precise annotazioni sulle diverse<br />

posizioni in proposito, e sulla natura anomala del provvedimento vd., anche, Curcio,<br />

Commentario teorico pratico della Legge di P.S., cit. p. 264.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!