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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

plina, forme e modalità, ancora interne per certi aspetti all’ambito penale.<br />

Se si vuole: in una prospettiva di controllo, per quel che concerneva il vagabondaggio<br />

– discusso, sappiamo, nella sua possibile redazione quale illecito<br />

penale, riproposto e confuso spesso nell’ipotesi di parassitismo sociale<br />

– destinata ad evolversi, trasformarsi nella concretizzazione di una sanzione<br />

decisamente amministrativa.<br />

Vale insistere: già nella legge di P.S. del 1859 l’ammonizione era sostanzialmente<br />

ritenuta provvedimento ‘‘che è, sì, penale, ma non vuole essere<br />

pena’’. Inflitta dal magistrato nella forma, sembra, di ordinanza, priva<br />

tuttavia di compiute garanzie giudiziali, correlata non alla colpa, ma al sospetto,<br />

la misura, in realtà, tradiva subito l’indole e il carattere di una sanzione<br />

destinata ad evadere dal riferimento ad una condotta strettamente<br />

penale( 42 ).<br />

La situazione legislativa in materia muterà certo con la normazione di<br />

Polizia del 1889. La differenza espressamente stabilita tra riprensione giudiziale,<br />

sanzione inserita appunto nel Codice penale, e ammonizione, istituto<br />

della cosiddetta polizia preventiva disciplinato nella legge di P.S., indurrà<br />

difatti a dichiarare l’una misura giuridica, in sostituzione della punibilità<br />

vera e propria ogniqualvolta, per la tenuità dei fatti e per il grado lievissimo<br />

di responsabilità, giovi esercitare una specie di opportuna prevenzione<br />

anziché, più o meno severa, e però indeclinabile, attività di repressione;<br />

l’altra provvedimento economico eccezionale, estraneo alla vera natura<br />

dell’ordinamento penale.<br />

Più semplicemente: l’una surrogato di pena, conseguenza e sanzione<br />

ascrivibile ad una regolare condanna per reato, l’altra surrogato di una condanna,<br />

in assenza tuttavia degli elementi della convinzione di reità, sfornita<br />

di reali compiute garanzie giurisdizionali nella sua inflizione. Flagello poliziesco,<br />

inutile dannoso sempre all’ordine sociale, alle istituzioni della Polizia<br />

e della giustizia, polemizzerà Lucchini, conferma di una politica opportunistica<br />

nella risposta alle esigenze della comune sicurezza( 43 ).<br />

( 42 ) Chiarisce appunto L. Lucchini che se nell’ammonizione primeggia lo scopo preventivo<br />

tuttavia essa non sfugga al magistero penale, e per il solo fatto di essere provvedimento<br />

afflittivo della libertà personale sia considerata pena in ogni caso applicata dal magistrato<br />

con procedura comunque più o meno eccezionale. Altrimenti – questa la critica e l’interrogativo<br />

dell’autore – non sapremo qualificare il provvedimento ammonitivo se non come<br />

abuso, violenza, ingiustizia (Ammonizione, cit., p. 39 ss.). Solo qualche anno prima del resto<br />

lo stesso Lucchini, avrebbe insistito sulla delicatezza del problema. Vd. infatti L. Lucchini,<br />

La riforma della legge di P.S. – Intorno al progetto di legge presentato alla Camera dal ministro<br />

De Pretis nella tornata del 22-11-1882, Firenze, 1893, p. 32 ss.<br />

( 43 ) Cfr. ,Ammonizione, cit. spec. p. 41 ss.<br />

Per quanto concerne la riprensione giudiziale varrebbe invece ricordare come essa nasca<br />

in effetti da un tentativo di ottemperare, almeno formalmente, a istanze restrittive dell’intervento<br />

penale. Affermava infatti L. Zanardelli, come la riprensione giudiziale debba

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