28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

547<br />

Ma normazione, tutto sommato, segnata da una stagione in cui istanze<br />

liberali disegnavano ormai, o auspicavano, l’iter di una corretta separazione<br />

tra potere di polizia e potere giudiziario( 40 ): in un tempo votato a superare<br />

una alluvione di regole e di competenze, adottando una sistemazione tendenzialmente<br />

organica, un codice quindi di unità. Nel quale troverà poi<br />

collocazione anche quel settore contravvenzionale dedicato all’ordine e alla<br />

incolumità pubblica – alla stessa moralità pubblica, per opinione ricorrente<br />

– precipuo della materia di polizia.<br />

Comunque, per il vagabondaggio e situazioni ad esso contigue, resisterà<br />

la misura dell’ammonizione. Eccentrica, e insieme non completamente<br />

eccentrica al sistema e alla legislazione penale unitaria ormai in vigore,<br />

proporzionata ad un fatto che non avesse estrinsecamente l’indole<br />

del delitto, essa singolarmente risponderà ad un problema urgente discusso<br />

nella letteratura giuridica dell’ottocento: e cioè, l’opportuna contrazione<br />

dell’intervento penale( 41 ).<br />

Ma vero è che l’ammonizione risulterà anche provvedimento correlato<br />

all’idea che la finalità di prevenzione potesse efficacemente assegnarsi all’attività<br />

amministrativa di polizia, in una accezione delle tecniche di disci-<br />

( 40 ) L’annoso tema di una normazione di polizia a sostegno della legge penale, e di un<br />

imbarazzante legame tra misure di polizia e sanzione penale, la designazione appunto delle<br />

leggi di polizia come leggi favorevoli ai ‘‘moti di prosperità’’; e l’indicazione della legge penale<br />

come mezzo terribile insufficiente del resto per lo ‘‘stabilimento’’ della sicurezza, per la<br />

tutela dunque della sicurezza sociale è senz’altro molto datato. Si veda infatti, G. Carmignani,<br />

Teoria delle leggi della sicurezza sociale, Tomo I, Pisa, 1831, spec. p. 159 ss. Di minor<br />

risonanza, ma utilissime le osservazioni sul punto di Nicolini, Sommario di lezioni del procedimento<br />

italiano, Napoli, 1878, p. 22 ss. Traccia critica di una anomala contiguità di scopi<br />

tra legge penale e legge di polizia, nel lavoro di E. Pessina, Il codice penale italiano con le<br />

disposizioni transitorie di coordinamento , e brevi note delimitative, 2º ed., Milano, 1890,<br />

p. 456 ss.<br />

Per una critica radicale alla punizione di polizia, alla stessa ‘‘forte’’ efficacia della pena,<br />

indicando nella prevenzione sociale la forma più realistica ed opportuna, naturalmente E.<br />

Ferri, Sociologia criminale cit. p. 392.<br />

( 41 ) Varrebbe anzitutto utilizzare una citazione quasi d’obbligo. Scriveva appunto F.<br />

Carrara, sottolineandone subito i caratteri delimitativi, che la pena non deve essere eccessiva,<br />

non deve cioè esuberare la proporzione col male del delitto, né fra l’altro ispirarsi a defatigatori<br />

principi di recupero ( Corso di Diritto Criminale, Parte generale, vol. II, 11º ed.,<br />

Firenze, 1924, p. 18 ss. Indubbiamente, riflessioni critiche sui reali limiti e sulla reale inefficacia<br />

della pena segnarono, con posizioni ideologiche e scelte politiche profondamente diverse<br />

spesso, le cadenze di un dibattito piuttosto insistente nella dottrina penalistica di fine<br />

ottocento. E preoccupato, anche, non solo di ricercare e proporre concrete misure alternative<br />

alla pena detentiva, ma in fondo, di chiarire, o tentare almeno di chiarire, quell’ambiguo<br />

rapporto tra sistema penale e misure preventivo – repressive di Polizia. Rapporto nel quale –<br />

si è poi notato – la forza centipreta del diritto penale che mirava ad attrarre nel proprio dominio<br />

qualsiasi specie di sanzione punitiva, si sarebbe rivelata resistibilissima. Un accenno<br />

preciso al problema in S. Vinciguerra, Fonti culturali ed eredità del codice penale toscano,<br />

nel volume dedicato al Codice pel Granducato di Toscana, Padova, 1993, p. XI ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!