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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Breve: sottolineava una reale diffidenza verso tecniche sanzionatorie<br />

disorientate, disomogenee rispetto all’emergente assetto istituzionale.<br />

Difficile peraltro doveva risultare il tentativo di risolvere quella sostanziale<br />

permeabilità fra controllo di polizia e repressione penale; il tentativo<br />

dunque di comporre, riordinare organicamente la complessa vicenda di un<br />

sistema sanzionatorio che affiancava appunto alla pena eccentriche misure<br />

preventive di Polizia; la cui supposta auspicabile efficacia doveva infine<br />

riassumersi nella prontezza, semplicità e speditezza delle forme.<br />

Ma difficile perché resisteva una sostanziale fiducia nell’opportunità di<br />

ascrivere precisamente all’attività di polizia amministrativa una ‘‘forte finalità<br />

preventiva’’?<br />

Forse. E però, forse non solo questo. Perché, oltre alla gravosa eredità<br />

di una scomoda frammentazione legislativa,non sempre omogenea nei suoi<br />

principi informatori, segnata da emergenze politiche – il brigantaggio anzitutto<br />

– proprio all’atto di una riduzione, neppure unanimemente condivisa,<br />

a codificazione unitaria, sull’ambiguità di taluni provvedimenti di polizia,<br />

sulle scelte insomma di tecnica sanzionatoria in materia, non poteva non<br />

riflettersi, la centralità di un problema più generale. E cioè, la costatazione<br />

dell’ineffettività della pena; la fallace convinzione – avrebbe difatti scritto<br />

Enrico Ferri –, o il pregiudizio inveterato e comune, che la pena sia il migliore<br />

e più utile fra i rimedi contro la criminalità( 38 ).<br />

Una richiesta certo di sostitutivi, di una alternativa alla pena nel pensiero<br />

dell’autore, ma in altra prospettiva la tentazione anche, o l’utilità, di<br />

proporre allora ed affiancare altre diverse ipotesi sanzionatorie, altre pene<br />

ascrivibili – si è visto – ad istituti di polizia: sottolineando così quella funzione<br />

preventiva di indole mista, preventiva e repressiva, affidabile alla Polizia<br />

stessa.<br />

Per certi aspetti indicativa del problema è sicuramente la proposta,<br />

leggibile nei lavori preparatori alla codificazione del 1889, di escludere<br />

dal Codice penale la materia contravvenzionale, affidandola appunto alla<br />

semplificazione di un Regolamento di polizia punitiva; e dunque ad una<br />

normazione meno organica, più duttile comunque di fronte alla mutevolezza<br />

dei fatti trasgressivi.<br />

Normazione – va tuttavia ricordato – attratta spesso dall’idea che le<br />

contravvenzioni potessero considerarsi più materia di un codice di polizia<br />

che di un codice penale( 39 ); e risolta, non di rado, in una serie di prescrizioni,<br />

di regole di polizia capaci infine di offrire alla legge penale il sostegno<br />

di un’azione più efficace.<br />

( 38 ) L’affermazione, notissima, è diE. Ferri, Sociologia criminale, cit., p. 392 ss.<br />

( 39 ) Si vedono le osservazioni di E. Pessina, Il diritto penale in <strong>Italia</strong> da Cesare Becaria<br />

sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764-1890), in Enc. dir. pen. it., vol. II, Milano<br />

1906, spec. p. 697 ss.

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