28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

543<br />

D’accordo, dissensi forse non sempre decisivi, chiaro riflesso, in<br />

fondo, di realtà e assetti sociali: indubbiamente capaci, però, di influenzare,<br />

di indurre una piuttosto che altra scelta, di segnare limiti variabili di disciplina.<br />

Indicativa in questo senso la stessa perplessità nel definire natura e regole<br />

per un’attività squisitamente tradizionale come quella delle bande musicali<br />

appartenenti a società private. Estranee ai sensi dell’art. 77 del Regolamento<br />

di polizia (R.D. 8-11-1889 n. 6517) all’elencazione dell’art. 72, e<br />

quando anche i componenti si prestassero a suonare per mercede in occasioni<br />

di feste, anniversari, inaugurazioni o altre solennità in luoghi diversi,<br />

la loro attività sottostava comunque al controllo dell’autorità di P.S.: necessità<br />

quindi di preavviso, ed in particolare eventuale divieto per ragioni di<br />

ordine pubblico se esercitata sulle pubbliche vie o sulle pubbliche piazze.<br />

Radicate appunto in costumi ed abitudini della vita sociale, di fatto, le<br />

bande private soggiacevano dunque ad un controllo di profilo e natura preventiva<br />

che avrebbe forse facilitato – e talvolta facilitò – una loro assimilazione<br />

alla tipologia di mestiere girovago.<br />

Se infatti il Regolamento applicativo di polizia risolse talune incertezze<br />

definitorie stabilendo infine che le bande musicali non dovessero essere<br />

soggette all’obbligo di iscrizione perché non equiparabile la loro attività all’esercizio<br />

di una professione vagabonda, indicò comunque per gli appartenenti<br />

alla banda la qualifica di suonatori ambulanti individuali; come tali<br />

destinati ad una disciplina di controllo e vigilanza formalmente espressa dal<br />

preciso divieto di suonare sulle vie o piazze pubbliche senza preavviso dell’Autorità(<br />

36 ).<br />

Formalmente. Sostanzialmente tuttavia, e come altre occupazioni ambulanti,<br />

giustificata dal carattere girovago del lavoro.<br />

( 36 ) In proposito, una decisione della Corte di Cassazione di Roma datata 22-4-1895 in<br />

Il Foro italiano, 1895, Parte 2º, vol. XVIII, col. 288. Precisava la Corte che se nella prima<br />

parte l’art. 77 del Regolamento dichiarava inapplicabile alle bande musicali di associazione<br />

la disciplina dell’art. 72 l.p.s., nel capoverso vietava loro, comunque, di suonare sulle vie o<br />

piazza pubbliche senza preavviso all’autorità di Polizia. E per inciso, inapplicabile sarebbe<br />

stata la stessa previsione dell’art. 1 l.p.s. posta a disciplina dell’ipotesi di riunione pubblica<br />

senza preavviso: la banda musicale consistendo essenzialmente in una riunione di persone<br />

associate allo scopo di suonare. Erroneo dunque – concludeva il Supremo Collegio – il riferimento<br />

appunto all’art. 1 della succitata legge, secondo il quale i promotori devono dare<br />

avviso almeno ventiquattro ore prima, alla autorità locale.<br />

In precedenza, vd.,anche, Corte di Cassazione di Roma, 19-8-1893 in Il Foro italiano,<br />

1893, Parte 2º, vol. XVIII col. 479. La Corte nel confermare l’obbligo di preavviso richiesto<br />

dall’art. 77 cpv. del Regolamento di Polizia ritenne impossibile giustificare, nel caso di specie,<br />

l’inottemperanza all’obligo di preavviso giacché diciassette appartenenti ad una banda<br />

musicale, intervenuti di propria iniziativa e uti singuli in occasione di una festa religiosa, costituivano<br />

una vera e propria banda soggetta appunto a quella disciplina.<br />

V. comunque A. Gilardoni, op. cit., p. 61 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!