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540<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

‘‘van qua e là per pubbliche piazze e strade’’, vengono espunti e poi nuovamente<br />

confermati come attori di mestieri girovaghi liberamente esercitabili.<br />

E varrebbe ricordare: se la legge di p.s. del 1852 (26-2-1852 n. 1339)<br />

sottopose al vincolo della iscrizione i mestieri ambulanti per la vendita di<br />

chincaglierie, zolfanelli, stampe e altri merci, quali candelette, scapolari,<br />

immagini, paste, confetti e liquori, nonché i mestieri di sensale, intromettitore,<br />

servitore di piazza e simili, la legge del 1854 (8-7-1854 n. 6) impose<br />

l’obbligo di quell’iscrizione per altri mestieri, assimilati e aggiunti alle categorie<br />

elencate nella normativa precedente: i mestieri appunto di saltimbanchi,<br />

suonatori, cantanti, facchini, lustrascarpe e simili. Per contro,<br />

con la successiva legge di Polizia del 13-11-1859 (n. 3720) vennero eliminati<br />

dai mestieri girovaghi soggetti alla concessione della licenza i lustrascarpe,<br />

e aggiunti invece i venditori di libri.<br />

Semplici variazioni – si dirà –, riflesso di una quotidianità, di un certo<br />

tessuto sociale, e però non estranee, credo, all’opportunità di riconoscere, o<br />

misconoscere, talune attività per ragioni sostanziali di vigilanza, disciplina e<br />

reale utilità. Così, forme di lavoro ambulante si consolidano e vengono decisamente<br />

tollerate fino ad essere ricondotte a tipologie già riconosciute,<br />

sulla scorta di una chiara semplicissima giustificazione: ché, stante la deficienza<br />

delle comunicazioni, il loro esercizio costituisca il mezzo più importante<br />

di scambio, ad esempio dei manufatti.<br />

Comunque – occorre ancora ricordarlo –, la versione maggiormente<br />

accreditata dell’art. 72 l.p.s. del 1889, era nel senso di una indicazione meramente<br />

espositiva( 33 ), a favore di un’interpretazione, quindi, non necessariamente<br />

riduttiva delle occupazioni girovaghe liberamente esercitabili.<br />

Questo naturalmente, senza smentire quella variabilità di scelte, a volte invece,<br />

decisamente restrittiva: anzitutto quando mestieri vagabondi e vagabondaggio,<br />

divenissero archetipo di disordine sociale.<br />

Ma certo, i limiti fluttuanti al libero esercizio delle professioni ambulanti,<br />

assecondando l’intento di valorizzare l’efficacia preventiva del controllo<br />

di polizia, espressero, e giustificarono anche, una tendenza a disciplinare,<br />

per gestire, sommerse originali forme di attività vagabonda. Sembra<br />

ad esempio indicativo: l’espressione ‘‘cenciaiulo’’ riconducibile senz’altro<br />

all’esercente un mestiere girovago, soggetto perciò a specifica disciplina<br />

amministrativa, non avrebbe escluso per consuetudine e similarità ‘‘i ferri<br />

vecchi’’ ambulanti.<br />

E ancora, tra i ciarlatani, saltimbanchi, suonatori e cantanti avrebbero<br />

( 33 ) Vd. A. Gilardon, op. cit., p. 50 ss. Scopo della legge di Polizia – scrive puntualmente<br />

l’autore – non è tanto di limitare l’esercizio di talune determinate forme di mestiere<br />

girovago, ma in generale di vigilare su tutto il commercio ambulante. Ne discenderebbe allora<br />

che l’art. 72 l.p.s. debba applicarsi con criteri estensivi.

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