28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

539<br />

disciplina amministrativa poteva, sì, ispirarsi ad un principio di libero esercizio,<br />

ma ottemperando, naturalmente, a quel canone di vigilanza e di controllo<br />

rigidamente confrontato a finalità di tutela preventiva per la sicurezza<br />

e tranquillità dei consociati.<br />

Occorreva, in ultima analisi, gestire attività autorizzate, o autorizzabili,<br />

nel loro esercizio girovago senza però sottovalutare il sospetto cha talvolta<br />

– o non di rado – fossero votate a risultati anche delittuosi. Appunto alle<br />

professioni ambulanti – frequente è infatti l’affermazione – si sarebbero per<br />

lo più dedicati coloro che senza capacità, né tirocinio, né attitudini specifiche<br />

intendessero con quel mezzo di vivere con poca fatica ed eludere la<br />

sorveglianza dell’Autorità di pubblica sicurezza:nascondendo in realtà abitudini<br />

al furto e ad altri crimini.<br />

In definitiva, ammessa pure quella dizione non restrittiva della normazione<br />

di Polizia, l’eventuale estensione della disciplina amministrativa all’esercizio<br />

di mestieri girovaghi estranei all’indicazione dell’art.72, nasceva subordinata<br />

e costretta nell’ambito di una preminente tutela per l’ordine<br />

pubblico, e nel clima, certo, del sospetto.<br />

Anzi, di più: nel clima, avvertibilissimo, di riferimenti ed etichettature<br />

assolutamente personalistiche. Chi si dedicava alla professione ambulante<br />

poteva appartenere, insomma, a quella classe pericolosa di individui privi<br />

di capacità e professionalità tesi a vivere con poca fatica eludendo la sorveglianza<br />

della Polizia( 32 ).<br />

Ma, a contrarre ulteriormente la libertà di esercizio, a rendere oscillanti<br />

limiti e riconoscimento, avrebbero sempre contribuito anche altre<br />

condizioni. Ché, se pure l’elenco delle attività vagabonde fosse stato inteso<br />

in senso tassativo, la decisione di confermare, o di predisporre, l’iscrizione<br />

nell’apposito registro, e quindi applicare la specifica disciplina amministrativa,<br />

avrebbe segnato comunque un’alternanza di inclusioni e di esclusioni.<br />

Non sempre eclatanti, forse; e però, comunque indici di una flessibile<br />

variabilità. Vecchie e nuove abitudini di vita, vecchi e nuovi pericoli per<br />

l’ordinata convivenza sociale avrebbero appunto influenzato, indotto mutamenti<br />

e favorito controverse decisioni sull’opportuna estensione, e quindi<br />

sui limiti al libero esercizio di occupazioni ambulanti.<br />

La vicenda legislativa del controllo di polizia dal 1852 al 1889 evidenzia<br />

indubbiamente queste oscillazioni tra riconoscimento, inclusione<br />

o, viceversa, espulsione di taluni mestieri girovaghi. Sottoposti così in un<br />

primo tempo all’obbligo di iscrizione nell’apposito registro, saltimbanchi,<br />

giocolieri e similari, ritenuti sempre estremamente pericolosi giacché<br />

( 32 ) Con precisi richiami al ‘‘controllo sociale’’ nell’<strong>Italia</strong> liberale, sul punto di nuovo,<br />

Campesi, Società disciplinare, cit., p. 14 ss. Diffusamente L. Lacché, la giustizia per i galantuomini.<br />

ordine e libertà nell’italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913),<br />

milano, 1990.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!