28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

538<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

sulterà ascritta alla legge di pubblica sicurezza: che in sostanza non la definirà.<br />

Restando dunque insoluta nella sua lettura di illecito, e anzitutto<br />

nella sua indole e profilo offensivo, una situazione cui l’esercizio dei mestieri<br />

girovaghi, in talune circostanze, era fin troppo agevole confrontare.<br />

E vero: dall’art. 72 della legge di Polizia del 1889 emergeva implicitamente<br />

una distinzione tra esercenti occupazioni ambulanti, vagabondi e<br />

mendicanti, ma la distinzione non doveva senz’altro risultare così netta.<br />

La premessa, difatti, era pur sempre la decisione sulla natura tassativa, o<br />

meramente descrittiva, dell’elenco previsto nell’articolo stesso: a indicazione<br />

delle attività girovaghe soggette ad iscrizione nell’apposito albo, liberamente<br />

esercitabili, e perciò diverse dal mero vagabondaggio.<br />

Evidentemente, un’interpretazione restrittiva,nel senso della tassavità,<br />

un profilo non espositivo del disposto, sarebbe stata sufficiente per creare<br />

una zona grigia incontrollata, non assimilabile ad alcuna tipologia riconosciuta:<br />

favorendo allora quella disattenta confusione con il vagabondaggio,<br />

e con la qualità antisociale del vagabondo. Sarebbe stata sufficiente insomma<br />

per apporre alla libertà di esercitare attività ambulanti limiti non<br />

sempre certi: perché mutevoli, opinabili, condizionati da intenti preventivi<br />

spesso contingenti e tecnicamente discutibili.<br />

Una dislocazione di competenze, di controverse interpretazioni renderanno<br />

infatti la disciplina di quell’esercizio un piccolo esempio di disagevole<br />

burocrazia; e di atecnicità sanzionatoria, anche.<br />

4. L’obbligo di iscrizione nell’apposito registro secondo guanto stabilito nell’art.<br />

72 l.p.s. del 1889 per i mestieranti girovaghi. Discordi opinioni sulla<br />

valenza tassativa o meramente espositiva della disposizione stessa. Inclusioni<br />

ed esclusioni: i riflessi sui limiti di libertà per l’esercizio di mestieri<br />

girovaghi.<br />

Tuttavia, se l’elenco dei mestieri girovaghi previsto dalla legge di Polizia<br />

poteva in altra versione apparire non rigorosamente tassativo, gli stessi<br />

criteri di ascrizione alle tipologie espressamente riconosciute per attività similari<br />

avrebbero poi ripetuto incertezze interpretative, e soluzioni controverse,<br />

inevitabilmente discrezionali.<br />

Il problema definitorio non poteva però velare altro più sostanziale<br />

problema; perché occorrerebbe appunto ricordare quell’esigenza, precipua<br />

e inderogabile, di salvaguardia per l’ordine pubblico.<br />

Vero: scopo della legge di Polizia non era quello di discutere il principio<br />

di libertà nell’esercizio di forme occupazionali girovaghe, ma anzitutto<br />

– lo si è sempre affermato – quello di vigilare, di contenere entro esigenze<br />

inderogabili di rigorosa tutela dell’ordine pubblico quella libertà. E<br />

in una accezione estensiva della catalogazione indicata nella disposizione di<br />

P.S. l’eventuale riconoscimento di professioni girovaghe ancora sfornite di

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!