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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

537<br />

rato nel frettoloso addebito di talune ipotesi di reato. Mendicità, ad<br />

esempio, molestie e schiamazzi, piccole truffe; cui vagabondi, mestieranti<br />

girovaghi, in particolare saltimbanchi, suonatori, cantanti, ciarlatani parevano<br />

facilmente veicolati.<br />

Va anche riconosciuto del resto: se, a differenza della legislazione del<br />

1865, nel codice Zanardelli l’illecito penale di vagabondaggio infine scompare,<br />

incertezze e dubbi sulla soluzione definitiva del problema trasparivano<br />

dai lavori preparatori al codice stesso. Così, la commissione del<br />

1866 accoglieva, sottolineando la centralità di uno scopo di prevenzione<br />

piuttosto che di repressione, la proposta di Enrico Pessina di riunire in<br />

un Codice di polizia punitiva tutti quei fatti che non promossi da dolo,<br />

né mirati al danno altrui ‘‘si puniscono perché offendono la sicurezza generale,<br />

o ne sono semplicemente l’occasione’’. Il vagabondaggio, estraneo allora<br />

al Codice penale sarebbe stato disciplinato non come delitto, ma come<br />

contravvenzione.<br />

E tale doveva restare, poi nel progetto di nuovo codice penale elaborato<br />

dalla commissione del 1869, attenta sempre alla radice sostanzialmente<br />

comune tra vagabondaggio e oziosità, tutt’altro che innovativa però, e chiarificatrice<br />

nella definizione del fatto; risolto ancora una volta nella figura<br />

del vagabondo, per se stesso fonte di pericolo nei confronti della società.<br />

Pericolo, più precisamente, che ‘‘egli profitti dell’occasione per rubare, ingannare<br />

gli altri’’( 31 ).<br />

Insomma: il sospetto che privo di domicilio certo e di mezzi di sussistenza<br />

leciti, senza esercitare abitualmente alcun mestiere o professione,<br />

svolgendo comunque un’attività insufficiente a procurarsi una reale condizione<br />

di sopravvivenza, vagando da un luogo all’altro, talora millantando<br />

credito, il vagabondo viva fatalmente una vita illecita.<br />

Nella sostanza, l’impressione che, tra proposte definitorie e ambiguità<br />

interpretative del fenomeno, il progetto legislativo confermasse e riassumesse<br />

nella figura del vagabondo tutta l’illiceità del fatto non potrebbe essere<br />

smentita. In fondo, si creava sempre un tipo di autore punibile per la<br />

sua qualità di vagabondo; e da questa impostazione, nonostante l’impegno<br />

alla formulazione di una concreta fattispecie penale di vagabondaggio oggettivamente<br />

lesiva, si finiva per non discostarsi.<br />

Del resto, forse proprio questa trasmutazione dal fatto al tipo di<br />

autore, l’impossibilità di recuperare un modello delittuoso accettabile, saprebbero<br />

chiarire talune contraddittorie cadenze dello stesso iter legislativo.<br />

Perché, in effetti, prospettata pure la rilevanza penale del vagabondaggio<br />

quale fatto contravvenzionale, nella soluzione definitiva l’ipotesi ri-<br />

( 31 ) A. Belloni, Vagabondaggio e vagabondi, inNuovo Digesto italiano, cit., p. 830 ss.

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