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L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

535<br />

pigrizia, della stessa ripugnanza del lavoro finiva in realtà per velare, o forse<br />

riassumere, la ragione diretta ed esclusiva della assenza di mezzi leciti di<br />

sussistenza. Adombrando in conclusione, una etichettatura chiaramente<br />

personalistica del requisito, e naturalmente della stessa formula penale<br />

eventualmente adottabile.<br />

In definitiva, la tipicizzazione del reato di vagabondaggio veniva, sì, ricondotta<br />

ad un fatto esteriore socialmente dannoso, la mancanza appunto<br />

di mezzi leciti di sussistenza: sorretta peraltro, e sempre, da un sentimento<br />

organicamente antisociale.<br />

Ora, palesemente, un modello penale di questo tipo non solo forzava i<br />

limiti tra vagabondaggio e parassitismo sociale – al quale in fondo si pensava<br />

come ad illecito di riserva in mancanza di una incriminazione per il<br />

vagabondaggio –, ma avvalorava appunto la tentazione di incentrare tutto<br />

il problema, di risolverlo anzi, nella identificazione dei suoi protagonisti<br />

con una classe pericolosa per la società( 29 ). Classe cui finivano per non<br />

sfuggire, in un clima di sospetto, gli stessi esercenti mestieri girovaghi, o<br />

attività comunque vagabonde.<br />

Ma, se la proposta di assumere un’ipotesi penale per il fenomeno del<br />

vagabondaggio, e di fatto per situazioni contigue ad esso, scivolava dommaticamente<br />

verso orientazioni soggettivistiche, votandosi tutto sommato<br />

al fallimento, il motivo – si obiettò – era anche altro, e diverso. Venuta appunto<br />

meno verso la fine dell’ottocento la ragione economica, quella scarsità<br />

di mano d’opera destinata a giustificare il divieto di emigrazione e di<br />

vagabondaggio, a rendere quindi necessaria la integrazione in un lavoro<br />

stabile, veniva meno anche la giustificazione precipua essenziale per cui<br />

del vagabondaggio stesso si dovesse fare un reato( 30 ).<br />

L’evoluzione giuridica del problema, la definitiva rinuncia all’ipotesi<br />

penale, formalizzava, per certi aspetti, quanto fattori economici e sociologici<br />

concretamente indicavano. Naturalmente, motivazioni psicologiche,<br />

instabilità volitiva, inerzia, ripugnanza al lavoro, il non fare nulla, o l’inventare,<br />

anche, mestieri pretestuosi, potevano senz’altro connotare il vagabondaggio,<br />

spiegare talvolta la concreta mancanza di mezzi leciti di sussistenza:<br />

tuttavia non disegnare oggettivamente una situazione dommaticamente riconducibile<br />

a razionali giustificati interventi punitivi.<br />

Non è casuale, forse, che venisse smitizzata anzitutto l’equazione assenza<br />

di lavoro e ozio volontario; né accolta l’identificazione tra mancanza<br />

di mezzi leciti di sostentamento e privazione di ogni chance di lecita sopravvivenza.<br />

Evidentemente, crisi economica nell’un caso, e sviluppo di organizzazioni<br />

assistenziali nell’altro, potevano in realtà contraddire la legitti-<br />

( 29 ) Così indicando il problema del controllo sociale, o in versione polemica, il governo<br />

della miseria, Campesi, Società disciplinare, cit., p. 11 ss.<br />

( 30 ) E. Florian - G. Cavaglieri, op. cit., vol. II. p. 234 ss.

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