28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

534<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

si rivelò – operazione abbastanza defatigatoria: evanescente sempre nelle<br />

sue conclusioni.<br />

Si rifletta, per esempio, ad un requisito, sul quale venne spontaneo insistere,<br />

come la mancanza di domicilio certo, o anche l’andare da un luogo<br />

all’altro senza scopo: costituivano notazioni veramente decisive, essenziali<br />

per il riconoscimento di un fatto di vagabondaggio penalmente rilevante?<br />

Si obietterà appunto che l’assenza di una sede abitativa fissa, di un domicilio<br />

certo, non sempre equivalesse vita della strada, e pericolo o danno<br />

sociale. L’elemento tradizionale della mancanza di fissa dimora finirà infatti<br />

per perdere significativa rilevanza: alla nuova organizzazione della produzione<br />

– questo l’assunto – l’immobilità, il legame delle classi lavoratrici ai<br />

campi e alle officine non sarà più necessario, né la sua assenza rappresenterà<br />

sicuro indice di pericolosità.<br />

Quanto al girovagare nella ricerca o nel tentativo di un’occupazione,<br />

potrebbe ancora costatarsi come sostanziali limiti fossero di fatto apposti<br />

da un esercito di lavoratori in soprannumero, un esercito di riserva appunto:<br />

competitivo incalzante nella acquisizione di fonti di sopravvivenza<br />

e di possibili mercati.<br />

Breve: il pericolo sociale che proveniva dal vagabondaggio, e quindi la<br />

ragione della sua punibilità, non risiederanno più nel fatto di andare qua e<br />

là, nel vagare insomma, ma essenzialmente nello stato di inopia, di inerzia.<br />

Riconducibile sempre ad una esigenza di prevenzione oltre che a risposte<br />

filantropiche, la vicenda del vagabondaggio non avrebbe allora facilitato<br />

il ricorso a modelli penali.<br />

D’altro canto, lo stesso supporre nella decisione – come apprezzabile?<br />

– di voler vivere senza far niente, a spese della comunità, l’indice di una<br />

situazione penalmente illecita, non sembrò affatto concludente: il punto<br />

di riferimento, e quindi la costruzione di un elemento costitutivo di fattispecie,<br />

risultava sostanzialmente carente di sicure note descrittive.<br />

Doveva certo sottolinearsi nell’ipotetica formulazione, del reato di vagabondaggio<br />

la mancanza di un occupazione lavorativa; e però senza assecondare<br />

facili confusioni con l’oziosità, o con notazioni squisitamente personalistiche<br />

come la ripugnanza a qualsiasi attività: senza aggravare, oltretutto,<br />

intuitive vessazioni, in particolare per la ‘‘classe’’ dei disoccupati.<br />

Ma la stessa assenza di mezzi leciti di sussistenza quale ulteriore essenziale<br />

requisito di fattispecie avrebbe davvero suscitato una serie di perplessità:<br />

i mezzi di sussistenza, in effetti, dovevano riferirsi – così sembra – alla<br />

persona considerata, e la loro mancanza risultare poi sorretta da quel motivo<br />

psicologico, avversato per la sua antisocialità, di ostile rifiuto al lavoro(<br />

28 ). Ebbene proprio questo elemento soggettivo della ignavia, della<br />

( 28 ) Cfr. sempre, E. Florian - G. Cavaglieri, op. cit., vol. II. p. 231 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!