28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

533<br />

Perché situazioni appunto prodromiche alla commissione di reati faticosamente<br />

traducibili in concrete fattispecie penali; perché situazione, infine<br />

segnate da continue mutazioni nella fenomenologia delle condotte.<br />

3. Il tentativo di formalizzare in una fattispecie penale vagabondaggio e attività<br />

affini al vagabondaggio. Il silenzio sulle ragioni del vagabondare,<br />

e la facile ascrizione dei vagabondi e dei mestieranti vagabondi alle ‘‘classi<br />

pericolose per la società’’.<br />

Ma, nella scelta tra esigenze punitive – anzi rigore punitivo se talora i<br />

provvedimenti straordinari adottati contro il brigantaggio colpirono anche<br />

gli oziosi, i vagabondi( 26 ) – e disciplina giuridico-amministrativa deve aver<br />

certo inciso, tutto sommato anzi convinto, la stessa difficoltà di costruire<br />

una fattispecie penale di vagabondaggio, modello poi per situazioni attigue<br />

di occupazione girovaga, riconoscibile nella sua valenza oggettiva.<br />

Valenza, questa, che la stessa ‘‘scienza’’ penale dell’ottocento, ovviamente,<br />

considerava essenziale: tanto da ritenere e decidere, all’atto della<br />

codificazione Zanardelli, che già da un punto di vista tecnico-normativo<br />

il vagabondaggio dovesse appunto esulare dal territorio penale.<br />

L’interrogativo, sin dagli inizi del resto, sembrava chiaro: se de jure condendo<br />

il fatto di vagabondaggio potesse adattarsi allo schema di un modello<br />

penale; e, in caso affermativo, le ragioni della sua incriminabilità come delitto,<br />

o ipotesi contravvenzionale: lesione dunque, o esposizione a pericolo<br />

per un bene, nel caso specifico peraltro di non facile ‘‘individuazione’’, e delimitazione<br />

nella sua valenza di sicurezza collettiva, di pubblica tranquillità,<br />

di buon ordine della società, di regolare andamento del vivere civile( 27 ).<br />

Ora, non può negarsi che definire gli elementi costitutivi di un ipotetico<br />

reato di vagabondaggio, individuarne in una prospettiva dommatica<br />

ancora bipartitica, la rilevanza oggettiva e soggettiva, poteva rivelarsi – e<br />

XXI, Parte 3º, Milano, 1895- 1902, p. 360 ss. Vd., inoltre, I. Santangelo Spoto, Polizia,<br />

in Il Digesto italiano, vol. XVIII, Parte 2º, Torino 1906-1911, p. 990 ss.<br />

( 26 ) Il rigore, e l’inopportunità di quell’estensione applicativa è segnalato, tra gli altri,<br />

da E. Florian - G. Cavaglieri, I vagabondi, cit., vol. I p. 293.<br />

( 27 ) Sottolinea, tra gli altri, la complessa accezione di questo valore e la controversa<br />

equazione fra pubblica tranquillità e ordine pubblico, ascrivibile, semmai, ad un rapporto<br />

specie e genere, E. Pessina, Elementi di Diritto penale, P. II, Napoli, 1886. Vd. anche F.<br />

De Rubeis, Dei delitti contro l’ordine pubblico, cit., p. 881 ss. e ampia bibliografia ivi citata.<br />

Un accenno molto chiaro alla costruzione del concetto nel lavoro di B. Impallomni, Il codice<br />

penale illustrato, vol. II, Firenze. 1890, p. 65 ss. Per una analisi critica del valore ordine<br />

pubblico, è noto, già F. Carrara, Programma del corso di Diritto Criminale, P.S., vol. VI,<br />

Lucca, 1869, p. 151 ss. Ne preciserà il contenuto ideologico E. Florian, Delitti contro la<br />

sicurezza dello stato, Milano, 1905.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!