28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

532<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

lità di controllo e di gestione del fenomeno: altra volta, e meno asetticamente,<br />

misura urgente di repressione assolutamente anomala, non<br />

estranea, però, ad una valenza di sanzione penale( 22 ); in quest’ultimo caso<br />

sottolineando allora il valore di sentenza ascrivibile all’ordinanza di ammonizione,<br />

e pur nell’incongruente assenza di compiute garanzie giurisdizionali,<br />

di ‘‘rimedi’’ contro l’ordinanza stessa. Avvalendosi infine di un orientamento<br />

giurisprudenziale sul punto decisamente controverso( 23 ).<br />

Peraltro, al di là dei dubbi e delle perplessità dommatiche l’impressione<br />

è che il problema fosse assai meno, e squisitamente, tecnico. In realtà,<br />

occorreva decidere un assetto sanzionatorio particolarmente efficace, non<br />

di repressione ma anzitutto di controllo preventivo nella gestione di un fenomeno<br />

sociale quale il vagabondaggio – e per affinità di taluni mestieri<br />

girovaghi – , difficilmente formulabile come fattispecie di reato e, però, inquietante<br />

intollerabile per la tranquillità e la sicurezza dei consociati. Anzi,<br />

–visièaccennato – per lo stesso sistema produttivo.<br />

Se questa era l’esigenza, non è affatto stupefacente allora l’ammissione<br />

che in materia il giudice – Pretore in un primo tempo, Presidente del Tribunale<br />

successivamente – in sostanza non giudichi, ma agisca per delegazione<br />

in luogo dell’autorità politica. Il procedimento di ammonizione, in<br />

breve, non avrebbe concretizzato in sé un giudizio, ma prodotto insomma<br />

un provvedimento urgente di prevenzione inteso a garantire l’ordine pubblico,<br />

nonché la vita e la prosperità dei cittadini.<br />

Tuttavia, e in ogni caso, rilevato pure, o contestato, l’anomalo carattere<br />

giuridico, non si sarebbe altrettanto decisamente negata all’ammonizione<br />

l’essenza di pena( 24 ). La valenza penale dell’ammonizione finiva cioè<br />

per risolversi,o quantomeno confondersi, nell’ambito di un provvedimento<br />

ancorato all’attività di controllo politico del giudice.<br />

Ciò che forse non doveva essere neppure così sorprendente: se è vero<br />

che la vicenda del controllo sociale anche nel periodo postunitario si è avvalsa,<br />

poi, di un sottosistema penale, di imbarazzanti sanzioni di polizia,<br />

poco rassicurante certo sul piano delle istanza liberali garantiste, ma in<br />

linea di principio efficace su quello della prevenzione verso situazioni di disagio<br />

sociale non facilmente affidabili ad un modello sanzionatorio penale(<br />

25 ).<br />

( 22 ) Le annotazioni sono sempre di L. Lucchini, Ammonizione, cit., p. 39 ss.<br />

( 23 ) Vd. ancora, L. Lucchini, op. ult. cit., p. 44 ss. Per talune indicazioni giurisprudenziali,<br />

E. Florian - G. Cavaglieri, op. cit., vol. II, pp. 282-287.<br />

( 24 ) Un esame dei diversi orientamenti giurisprudenziali a proposito dell’indole e del<br />

carattere del provvedimento di ammonizione in L. Lucchini, op. ult. cit., p. 39 ss.<br />

( 25 ) Su questo punto delicatissimo, e in particolare sulla nozione di polizia punitiva, L.<br />

Lucchini, Della procedura penale nel regno delle Due Sicilie, Parte 1º, vol. II, Napoli 1828,<br />

p. 548 ss. Meno datato il lavoro di G. De Rosa, Sicurezza pubblica, inIl Digesto italiano, vol.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!