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L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

531<br />

Ora, se attente indagini sociologiche confermavano senz’altro l’illiberalità<br />

di questa soluzione, la stessa ambientazione dommatica del problema<br />

riconduceva all’area del sospetto: facilmente prospettabile, del resto, per<br />

quelle ipotesi, appunto, di occupazioni ambulanti non riconosciute, né assimilabili<br />

alle attività normativamente disciplinate nella legge di pubblica<br />

sicurezza. In effetti, provata l’assenza di mezzi propri e leciti di sussistenza,<br />

in sé il mestiere girovago poteva logicamente apparire mero vagabondaggio;<br />

complicandosi ancora di più la decisione di perseguire, o meno,<br />

istanze punitive, e limitare dunque il principio di libero esercizio per tali<br />

attività( 19 ). Istanze punitive, naturalmente, ben comprensibili quando, rinosciuta,<br />

o riconoscibile, in una lettura non tassativa, descrittiva invece dell’elenco<br />

previsto nell’art. 72 l.p.s., l’occupazione ambulante fosse esercitata<br />

contravvenendo alla specifica disciplina. Ma istanze discutibili ove venisse<br />

confusa affrettatamente, e in ogni situazione, occupazione girovaga e vagabondaggio(<br />

20 ).<br />

Perché, in realtà, occorreva muovere da diverse e meno radicali premesse.<br />

Queste essenzialmente: che il mestiere girovago regolarmente autorizzato<br />

nel suo funzionale vagabondaggio assumesse in sé una connotazione<br />

originale, autonoma rispetto allo stesso vagabondaggio: l’illiceità del suo libero<br />

esercizio prospettandosi nell’infrazione ai limiti posti dalla sua disciplina,<br />

o naturalmente nella commissione di fatti delittuosi.<br />

Punto di partenza, insomma, doveva essere la libertà del commercio<br />

ambulante – del resto ampiamente tollerato negli stati preunitari –, soggetto<br />

a registrazione, e proibito, quando l’attività potesse ledere i diritti<br />

degli altri, la loro libertà, o proprietà, oppure, ed era affermazione ricorrente,<br />

verosimilmente conducesse a tale risultato( 21 ).<br />

Ma, vero è che, il tentativo di attrarre comunque nell’ambito penale il<br />

fatto di vagabondaggio, il proliferare – o l’invenzione anche – di mestieri<br />

girovaghi affini spesso allo stesso vagabondaggio, non controllabili e non<br />

controllati, può essersi avvalso di quel profilo sostanzialmente ambiguo<br />

ibrido, non sempre decifrato, della sanzione ad hoc: l’ammonizione appunto.<br />

Provvedimento ritenuto ora semplice atto di polizia, misura, anzi,<br />

di polizia punitiva diretta a prevenire e reprimere con sanzioni amministrative,<br />

o con rinvio a sanzioni penali, adeguata ed economica rispetto a fina-<br />

( 19 ) Sulle difficoltà di indicare chiare soluzioni per il problema, talune precisazioni di<br />

A. Gilardoni, Mestieri girovaghi, cit., p. 47 ss.<br />

( 20 ) Insisteva su questo problema A. Gilardoni, Mestieri girovaghi, cit., p. 50 ss.<br />

( 21 ) Le stesse esigenze di tutela per i cittadini onesti e laboriosi avrebbero giustificato<br />

quel sospetto, e la necessità di tenere d’occhio tutte le persone che esercitavano mestieri ambulanti.<br />

Così, G. Curcio, Commentario teorico pratico della legge di pubblica sicurezza, Torino,<br />

1911, p. 194.

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