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L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

529<br />

zioni più leggibili di parassitismo lesive dell’organizzazione sociale( 15 )–,<br />

ma la stessa libertà anzitutto nell’esercizio di attività girovaghe prive di riconoscimento<br />

normativo: estranee, o non assimilabili appunto alla tipologia<br />

indicata nella Legge di p.s., e facilmente ascrivibili, in pratica, ad ipotesi di<br />

vagabondaggio.<br />

Innegabilmente, la linea di confine tra mestieri girovaghi e vagabondaggio<br />

avrebbe davvero posto una serie di comprensibili problemi interpretativi.<br />

Così, utilizzando una schematica teorica esemplificazione: veniva<br />

riscontrata l’insufficienza di mezzi leciti propri di sussistenza pur nella presenza<br />

di una formale valida concessione amministrativa all’esercizio del mestiere.<br />

Ci si affidava, allora, esclusivamente alla costatazione di una attitudine<br />

psicologica diversa da quella ignavia e pigrizia indicate per il vagabondaggio;<br />

avvalorando comunque una soluzione soggettivistica, fin troppo<br />

contigua all’etichettatura di persona vagabonda? O non si valutava piuttosto<br />

il fatto oggettivo, in sé eventualmente pericoloso per la sicurezza<br />

dei cittadini? Non si individuava, cioè, nella situazione concreta la condizione<br />

di un vagabondaggio funzionale all’attività esercitata quando anche<br />

insufficientemente remunerativa?<br />

Non la ripugnanza al lavoro, o la pigrizia insomma, ma la socialità nonostante<br />

il disagio, l’inconsistenza economica del mestiere girovago; l’assenza<br />

di ogni disvalore quindi nella condotta vagabonda dell’ambulante.<br />

È vero tuttavia: escludere o ipotizzare sulla scorta di un dato sostanzialmente<br />

impreciso, spesso quasi indecifrabile, una illiceità penale per il<br />

vagabondaggio, poteva apparire – e del resto apparve – estremamente discutibile.<br />

Anche se insinuante, tutt’altro che infondato, resisterà sempre il<br />

dubbio di una possibile ascrizione dell’ipotesi all’ambito penale: perché<br />

connotata appunto da una sanzione quale l’ammonizione, prevista nell’art.<br />

94 della legge di Polizia del 1889, riconducibile, e ricondotta, alla valenza –<br />

non sempre chiarita – di ‘‘pena’’ di Polizia. E di pena, in sostanza, correlata<br />

all’idea del sospetto, equivoca nella sua natura di istituto preventivo di Polizia(<br />

16 ).<br />

Effettivamente – vi si è accennato – il procedimento applicativo della<br />

misura, la competenza in primo luogo del Tribunale ad emanarla, l’escussione<br />

di testimoni, la possibilità da parte dell’imputato di giustificarsi, di<br />

impugnare la denunzia, il reclamo, pur limitato da precise condizioni,<br />

contro l’ordinanza dello stesso Presidente del Tribunale, o del giudice delegato,<br />

la sospensione del provvedimento durante i cinque giorni concessi<br />

( 15 ) In argomento, con precise annotazioni sui tratti comuni e distintivi tra vagabondaggio<br />

e parassitismo antisociale, si veda di nuovo E. Floria - G. Cavaglieri, I vagabondi,<br />

cit., vol. II, p. 250ss.<br />

( 16 ) Per queste precisazioni cfr., L. Lucchini, Ammonizione, inIl Digesto italiano,<br />

vol. III, Parte 1º, Torino, 1895, p. 39 ss.

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