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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

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una questione definitoria, come formulare cioè in ambito penale l’ipotesi,<br />

stesso impegno critico, attento di contenuti e all’ideologia del diritto vigente, di un movimento<br />

politico-giuridico indicato non senza incertezze definitorie, come socialismo giuridico.<br />

Forse non così dirompente nel dibattito di quegli anni, offuscato anche dall’alta stagione della<br />

Scuola positiva, assieme ad essa verrà poi travolto dalla costruzione politica del metodo, o<br />

meglio, dell’indirizzo tecnico giuridico. Il senso, la trasversalità e i limiti di quella ricerca sensibile,<br />

o quantomeno non indifferente al problema sociale, all’ambientazione politica quindi<br />

del diritto penale, sono annotati con sintetica chiarezza da G. Bettiol, Luigi Lucchini e i<br />

cento anni della Rivista penale. in Scritti giuridici 1996-1980, Padova, 1980, p. 143 ss. Sugli<br />

interrogativi aperti dalla ‘‘questione sociale’’, e sulla voluta disattenzione per il problema da<br />

parte della politica penale di unità, citazione d’obbligo è: E. Ferri, Sociologia criminale, 4º<br />

ed., Torino, 1900, spec. p. 422 ss. Per una critica positiva alle tesi di Ferri e sulla possibile<br />

controversa traccia di una politica di intervento in tema di ‘‘questione criminale’’, vd. N.<br />

Colajann, Socialismo e sociologia criminale, Catania 1884, p. 23 ss. Cfr. inoltre, P. Ellero,<br />

La questione sociale, Bologna, 1877, spec. p. 19 ss. Avvertiva l’autore che bisogna occuparsi a<br />

tempo e per bene della questione sociale, riconoscere anzi che tutto il codice civile e il codice<br />

penale sono in favore del ricco contro il povero, garantiscono il borghese ed abbandonano il<br />

proletario. Di Ellero, vd. anche, Opuscoli criminali, Bologna, 1874, p. 5 ss., ove può leggersi<br />

un excursus sulle origini storiche del diritto di punire piuttosto disimpegnato, invece,<br />

rispetto ai problemi giuridici prospettati appunto dalla questione sociale. Sottolineava all’opposto<br />

la ‘‘parzialità dirompente dell’ufficio della legge penale’’, e i suoi riflessi sulla tenuta<br />

dell’assetto sociale M.A. Vaccaro, Genesi e funzioni delle leggi penali: ricerche sociologiche,<br />

Roma, 1889. E una decisa critica alle teoriche e controversie dottrinali sullo scopo e il fondamento<br />

di punire, dimentiche dei motori e dei fattori delle leggi penali medesime, un richiamo<br />

preciso, anzi, all’attualità del fattore lotta di classe come ‘‘maggior piedestallo’’ della<br />

legislazione penale era formulata da A. Zerboglio, La lotta di classe nella legislazione penale,<br />

inScuola positiva, 1896, p. 1 ss. L’autore riconosceva certo ai positivisti il merito di aver<br />

liberato il diritto penale dall’ingombro della speculazione astratta, ma ascriverà loro una nota<br />

di demerito perché, sprovvisti di una opportuna cultura storica ed economica, risulteranno<br />

incapaci di risolvere sociologicamente il problema ‘‘in quella guisa che lo risolvettero biologicamente’’<br />

(p. 2). Più tardi, sui caratteri fondamentali e sulla evoluzione del socialismo giuridico,<br />

F. Cosentini, Il socialismo giuridico, inStudi storici e giuridici. Dedicati ed offerti a<br />

Federico Ciccaglione nella ricorrenza del XXV anniversario del suo insegnamento, Catania,<br />

1910, spec. p. 163 ss.<br />

Il silenzio sul problema e il sostanziale disimpegno per la ratio sociale sottesa agli istituti<br />

penalistici appare invece piuttosto frequente nella manualistica di fine ottocento. Vd. ad<br />

esempio, P. Tuozzi, Corso di diritto penale secondo il nuovo codice d’<strong>Italia</strong>, vol. I, Napoli,<br />

1890; G.B. Impallomeni, Lezioni di diritto penale dettate e pubblicate a cura di S. Rotolo,<br />

1903-1904. Lo stesso Crispigni, del resto, attento critico annotatore delle tendenze ideologiche<br />

e politiche espresse negli orientamenti dommatici della scienza penale di fine ottocento<br />

(Vd. La odierna scienza criminale in <strong>Italia</strong>, Milano, 1909, spec. p. 19 ss.) sottacerà poi il problema<br />

impegnandosi essenzialmente ad una indagine, e ad una metodologia in definitiva avulsa<br />

dai temi sociali, dalle ragioni di un intervento repressivo su fenomeni di disagio sociale. E<br />

del disagio sociale, di una questione sociale dunque, lamenterà l’irreale agnostica lettura, tra<br />

altri, G. Del Pozzo, L’idea sociale del delitto, estratto dalla Scuola positiva, 1937,p. 4 ss.<br />

Senza insistere comunque sulla vicenda di quel movimento di idee, riconducibile anche<br />

agli anni della codificazione di unità, attento al contenuto degli istituti penalistici, critico anche<br />

nei confronti di una politica penale di emergenza, sottolineerei tuttavia la particolare attenzione,<br />

il revival del tema nella lettura storico-giuridica più recente. Cfr. in particolare, M.<br />

Sbriccoli, Il diritto penale sociale, 1883-1912, in ‘‘Quaderni fiorentini per la storia del pen-

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