28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

525<br />

facile, invece, l’identificazione del mestiere ambulante, non necessariamente<br />

antisociale, e però ritenuto tale, con un fatto incriminabile: quando,<br />

pur in assenza di una effettiva intenzionale minaccia per la tranquillità e sicurezza<br />

dei cittadini si esaltasse proprio l’idea del sospetto. E la si esaltasse<br />

oltrepassando limiti di credibilità. Così, davvero singolare, quasi eccentrica<br />

può apparire l’affermazione che senz’altro appartenenti alle classi antisociali,<br />

veri oziosi e mendicanti, decisamente affini a vagabondi dovessero apparire<br />

non solo i facitori di malie, i divinatori della sorte, ma i venditori di<br />

cerini, lustrascarpe e cenciaiuoli( 8 ).<br />

Ma forse tutto questo apparteneva all’ordine delle cose. Perché sela<br />

preoccupazione insistente si rivolgeva alla tutela dell’ordinata convivenza<br />

dei consociati quale valore in fondo di unità nazionale( 9 ), la contrazione<br />

delle garanzie per il libero esercizio di mestieri girovaghi non poteva non<br />

risultare consequenziale e quasi logica.<br />

Alla radice del sospetto, l’idea cioè di una possibile, o probabile, attività<br />

delinquenziale insita nel lavoro ambulante, nella sua mobilità, si annidava,<br />

in definitiva, la tentazione di recuperare o costruire, una ipotesi penale<br />

per certi aspetti sussidiaria ad altre incriminazioni: concretizzabile appunto<br />

nel vagabondaggio colpevole.<br />

Palesemente: smentendo la remuneratività, o la sufficiente remuneratività,<br />

anzi la stessa qualità lavorativa per taluni mestieri girovaghi; adottando,<br />

poi, una versione rigorosamente restrittiva dell’elencazione prevista<br />

nell’art. 72 l.p.s. del 1889( 10 ). In breve: negando così ogni disciplina, ogni<br />

garanzia ad attività – va sottolineato – in qualche modo riconducibili a<br />

quelle indicate e catalogate nella disposizione normativa di polizia.<br />

Certo, una politica anche di repressione penale apparirà assolutamente<br />

opportuna funzionale quando il sistema di produzione, il processo di industrializzazione<br />

in generale, e la necessità quindi di mano d’opera stabile,<br />

renderà disfunzionale, diseconomico per il sistema stesso non solo il vagabondaggio,<br />

ma lo stesso mestiere girovago: frutto, sì, di una perdita e di<br />

( 8 ) Naturalmente affiorerà spesso il dubbio che la qualifica di vagabondaggio per lo<br />

stesso mestiere girovago sia spesso dipesa da considerazioni locali, o dall’arbitrio della Polizia<br />

piuttosto che dalle vere reali condizioni di ‘‘temibilità dell’individuo’’. In questo senso appunto,<br />

E. Florian - G. Cavaglieri, I vagabondi, cit., vol. II, p. 183 e p. 204 ss.<br />

( 9 ) La ricerca di valori collettivi unificanti, capaci di superare la frammentazione politico-culturale<br />

del paese non fu certo estranea alla scienza penale; anche se il cuore del problema,<br />

la stessa critica alla fluidità del concetto ordine pubblico appartenne soprattutto alle<br />

élites governative. Lo sottolineava, tra gli altri, B. Pellegrino, Ordine pubblico, cit., p.<br />

1018. Traspariva del resto, e anzitutto, dal tenore della Relazione a S.M. il Re del Ministro<br />

Guardasigilli (giugno 1889) per l’approvazione definitiva del Codice penale.<br />

( 10 ) Sul valore tassativo o meramente espositivo dell’elencazione stabilita nel art. 72<br />

l.p.s., e, parrebbe, nel senso della tassatività, C. Astengo - G. Sandri, La nuova legge sulla<br />

pubblica sicurezza, Roma, 1889, p. 471 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!