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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

523<br />

Certo, a volte appunto perché non indicati, e neppure assimilabili alla<br />

tipologia di esercenti occupazioni girovaghe espressamente riconosciuta<br />

nella normativa ad hoc; perché sprovvisti di ogni garanzia; ma anzitutto<br />

perché dediti, in sostanza, ad un mestiere sradicato da una sede stabile, costretti<br />

a vagare qua e là nella ricerca di un qualsiasi mercato remunerativo.<br />

Vagabondi, semplicemente( 4 ). E come tali, al limite di una emarginazione<br />

prodromica alla possibile realizzazione di fatti delittuosi, soggetti<br />

dunque, e comunque, ad una facile assunzione tra individui pericolosi appunto<br />

per un ordinato sistema di convivenza sociale.<br />

Gente infame – questa ad esempio la memoria di una convinzione ben<br />

radicata nella Repubblica di Venezia – perché ‘‘un che forte desia fare il<br />

birbante, e trarre i giorni suoi lieti e giocondi, con una compagnia di vagabondi<br />

va per il mondo a far da commediante’’( 5 ). Ove ‘‘desia’’ sembra<br />

quasi adombrare l’iter di un’ idea che diverrà poi quella del sospetto, e<br />

‘‘commediante’’ un‘etichetta spregiativa per la professione stessa, vagabonda<br />

e foriera di disordine sociale.<br />

Di una tale diffidenza, complice, innegabilmente, risulterà in ogni caso<br />

l’imprecisa fluttuante indicazione dello stesso originario fatto – proposto<br />

rapsodicamente quale reato – di vagabondaggio: sostanzialmente ricondotto,<br />

e riconducibile, ad una situazione nella quale dovevano anzitutto<br />

emergere quali elementi costitutivi l’assenza di un domicilio certo, la mancanza<br />

di mezzi leciti di sussistenza, e insieme un sentimento antisociale di<br />

ignavia, di ripugnanza al lavoro. Un’intenzione di porre dunque in pericolo<br />

la tranquillità e la sicurezza dei cittadini. Breve, in una più corretta accezione<br />

giuridica: l’ordine pubblico( 6 ). Senz’altro: preoccupava, forse, non<br />

( 4 ) Cf. sempre, E. Florian - G. Cavaglieri, I vagabondi cit., vol. II, p. 181 e p. 231<br />

ss.<br />

( 5 ) V. Malamani, La satira del costume a Venezia nel secolo VIII, Venezia, 1982, Ristampa<br />

anastatica, p. 68 ss.<br />

( 6 ) Che il concetto di ordine pubblico dovesse ricondurre ad una nozione fluida composita<br />

non è dubbio. E non è dubbio che lo stesso iter legislativo sino alla codificazione di<br />

unità lo abbia in fondo confermato. In effetti, nei precedenti progetti di codice penale dal<br />

1868 al 1883 appare la categoria dei delitti contro la pubblica tranquillità affiancata appunto<br />

nel progetto del 1883 da quella dei delitti contro l’ordine pubblico, nel progetto del 1887 e<br />

nel testo definitivo del Codice Zanardelli il titolo V del libro II verrà invece dedicato alla sola<br />

classe dei delitti contro l’ordine pubblico. In realtà il tenore della Relazione ministeriale al<br />

progetto di codice penale presentata alla Camera il 22 novembre 1887 con significativa chiarezza<br />

indicherà, comunque, il riferimento della nozione di ordine pubblico alla pubblica<br />

tranquillità; a un complesso di principi, dunque, su cui fondare la convivenza e il buon andamento<br />

del vivere civile. Sui vari costanti tentativi definitori, sulla valenza storicamente mutevole<br />

del concetto nello stesso periodo di unificazione legislativa la letteratura giuridica è<br />

vastissima. A conforto tuttavia dei sommari accenni al problema contenuti nel testo, limiterei<br />

le citazioni a R. Rubeis, Dei delitti contro l’ordine pubblico, inEnc. dir. pen. it., vol. VII,<br />

Milano, 1907, p. 881 ss; B. Pellegrini, Ordine pubblico (contravvenzioni contro l’), inIl<br />

Digesto italiano, vol. XVII, P. 2º, Torino, 1904-1908, p. 1018 ss., e spec. p. 1027 ss.; A. Zer-

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