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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

515<br />

riormente ridotto le possibilità per questi detenuti di esercitare taluni diritti<br />

fondamentali. Si è infatti in primo luogo escluso ogni margine di discrezionalità<br />

in ordine alle misure restrittive imposte al detenuto, che dovranno<br />

quindi essere sempre applicate nella loro totalità; i colloqui mensili sono<br />

ridotti da due a uno e devono essere sempre sottoposti a controllo auditivo,<br />

a registrazione e a videoregistrazione; il colloquio telefonico mensile può<br />

essere autorizzato unicamente nei confronti dei detenuti che non effettuino<br />

colloqui de visu; con i difensori potrà effettuarsi, per massimo 3 volte a settimana,<br />

una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti<br />

con i familiari; la permanenza all’aperto non potrà svolgersi in gruppi superiori<br />

a 4 persone e non potrà protrarsi per più di 2 ore al giorno (durata<br />

dimezzata rispetto alla disciplina previgente); disponendosi altresì che devono<br />

essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso<br />

accorgimenti logistici sui locali di detenzione, per assicurare l’assoluta impossibilità<br />

di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità,<br />

scambiare oggetti e cuocere cibi. Tali ulteriori restrizioni, che si<br />

sommano a quelle già previste dalla disciplina previgente, e che dovranno<br />

essere comunque tutte disposte – essendosi escluso ogni margine di discrezionalità<br />

in ordine alle misure applicabili – rischiano di irrigidire eccessivamente<br />

l’istituto, privandolo della necessaria flessibilità in rapporto alle effettive<br />

esigenze di prevenzione che dovrebbero legittimare l’adozione delle<br />

sole restrizioni effettivamente idonee e indispensabili allo scopo, senza ammettere<br />

limitazioni dei diritti e delle libertà dei detenuti a tal fine non necessarie.<br />

In assenza della necessaria individualizzazione del contenuto del<br />

provvedimento, infatti, l’istituto del 41-bis rischia di ridursi a misura dal<br />

carattere prevalentemente retributivo, a scapito delle reali funzioni special-preventive<br />

su cui invece esso si fonda.<br />

Tali ulteriori restrizioni del regime penitenziario speciale appaiono<br />

tanto più gravi ove si consideri la giurisprudenza sulla compatibilità con<br />

la CEDU del regime penitenziario speciale, giunta in un caso addirittura<br />

a condannare l’<strong>Italia</strong> in proposito, sia pur limitatamente alla violazione<br />

del diritto alla segretezza della corrispondenza e dell’obbligo di motivazione<br />

del provvedimento applicativo della misura, redatto su moduli-fotocopia<br />

e dunque in assenza di ogni considerazione in ordine alla adeguatezza<br />

della disciplina penitenziaria imposta rispetto alle caratteristiche del detenuto<br />

e della condizione di riferimento( 34 ). Decisioni importanti, soprattutto<br />

nel dimostrare come il regime del 41-bis sia disposto spesso in assenza<br />

( 34 ) Corte europea dir. uomo, 13 novembre 2007, Asciutto c. <strong>Italia</strong>. In merito alle pronunce<br />

con cui la Consulta ha tentato, soprattutto con sentenze interpretative di rigetto, di<br />

fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 41 bis, riconducendolo ai<br />

principi fondativi del trattamento penitenziario, cfr., in particolare, le sentenze nn. 349 e<br />

410 del 1993, 351 del 1996, 376 del 1997.

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