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514<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

gettivi e comunque svincolati da gruppi criminali organizzati, tale limitazione<br />

e la correlativa subordinazione dei benefici penitenziari alla collaborazione<br />

rischia di avere davvero poco senso. Vanno infine sottolineate le<br />

ulteriori conseguenze suscettibili di derivare dalla ricomprensione dei delitti<br />

sessuali all’interno della categoria dei reati ostativi di cui al primo periodo<br />

dell’art. 4-bis o.p., in termini di applicabilità del regime penitenziario<br />

speciale di cui all’art. 41-bis qualora ricorrano, ovviamente, i presupposti<br />

ulteriori previsti dal comma 2( 32 ). Ai nuovi delitti ricompresi nell’art. 4bis<br />

l. 354/1975 non si applica inoltre la sospensione automatica dell’esecuzione<br />

della pena, in virtù del rinvio formale, non recettizio (Cass., SS.UU.,<br />

30.5.2006, Pm in c. D’Aloi) all’art. 4-bis, contenuto nel comma 9 dell’art.<br />

656 c.p.p.<br />

La legge n. 94/2009 ha previsto – peraltro con un voto quasi unanime<br />

in Parlamento – un ulteriore inasprimento del regime del 41-bis l.<br />

35471975 (ord. Pen.)( 33 ) che ha esteso la durata del provvedimento ministeriale<br />

e delle sue proroghe, precisando peraltro che il mero decorso del<br />

tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità<br />

di mantenere i collegamenti con l’associazione o per dimostrare il<br />

venir meno dell’operatività della stessa e si è esclusa la possibilità di revoca,<br />

anche d’ufficio, del provvedimento, da parte del Ministro della giustizia<br />

qualora, prima della scadenza, vengano meno le condizioni che hanno determinato<br />

l’adozione o la proroga. Inoltre, la novella ha escluso la scindibilità<br />

del cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato, per<br />

«isolare» le condanne per i delitti di cui all’art. 4-bis ord. penit., annullando<br />

il regime penitenziario speciale per la parte di pena relativa a reati comuni,<br />

in controtendenza rispetto a SS.UU., 30.6.1999, Ronga. Ma soprattutto, la<br />

novella, ridefinendo il contenuto dei provvedimenti ministeriali, ha ulte-<br />

( 32 ) Tale scelta del legislatore si inserisce in un solco già tracciato da anni dalla politica<br />

penale, secondo una tendenza destinata a radicarsi in tale contesto. Tendenza alla cui stregua,<br />

a seconda della emergenza del momento e delle richieste di «penalità» di volta in volta<br />

prevalenti, si individuano i reati di maggior allarme sociale come ostativi alla concessione dei<br />

benefici penitenziari, spostandone la collocazione in una fascia o nell’altra dell’art. 4-bis, conformemente<br />

al regime ritenuto più idoneo ad assicurare un’esecuzione della pena improntata<br />

alla segregazione, presumendosi che per alcuni «tipi di autore» , per i quali si sancisce una<br />

presunzione pressoché assoluta di pericolosità, la rieducazione non sia possibile, o comunque<br />

rappresenti un privilegio non dovuto. Di modo che basterebbe rifarsi al criterio discretivo<br />

adottato nell’art. 4-bis per individuare le figure di criminali per cui l’ordinamento italiano<br />

prefigura un «diritto penale del nemico», destinato ad escludere e non a rieducare, mediante<br />

l’irrogazione di una pena orientata prevalentemente a finalità di difesa sociale,<br />

selective incapacitation, di dubbia compatibilità non solo con il principio di eguaglianza nell’esecuzione<br />

della pena, ma soprattutto con la dignità e con il divieto di strumentalizzazione<br />

della persona per fini che la trascendano.<br />

( 33 ) Su cui cfr. E. Nicosia, Il c.d. 41-bis è una forma di tortura o trattamento crudele,<br />

inumano o degradante?, inRiv. It. Dir. Proc. Pen., 2009, 1240 ss.,

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