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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

agenti provocatori di competenza della polizia, che giungono sino a provocare<br />

al reato cittadini innocenti, per acquisire prove da portare in giudizio<br />

(art. 7-bis d.l. 144; v. poi l. 146/06 sul crimine transnazionale) ; ulteriori<br />

casi di misure di prevenzione personali e reali (artt. 14 d.l. 144/2005 e 1<br />

d.l. 92/2008); ampliamento dei poteri di intervento autonomo, anche precautelare,<br />

della polizia giudiziaria e l’estensione da 12 a 24 ore della durata<br />

del fermo per identificazione personale (art. 10 d.l. 144/2005) ; l’impiego<br />

delle forze dell’ordine in compiti di controllo del territorio, attività di pubblica<br />

sicurezza e ‘‘prevenzione della criminalità’’ che a volte sconfinano nell’ambito<br />

delle funzioni della polizia giudiziaria, come avviene a proposito<br />

dell’identificazione e della perquisizione personali (art. 7-bis dl. 92/2008,<br />

ma anche art. 18-bis dl. 144/2005); l’attribuzione al prefetto della competenza<br />

in ordine alla sospensione, all’omissione o alla revoca di provvedimenti<br />

espulsivi, sulla base della valutazione dal medesimo effettuata, di esigenze<br />

che pur appaiono di natura strettamene giudiziaria (art.3, comma 3,<br />

d.l. 144); ma anche la prevista impossibilità di deporre su fatti coperti da<br />

segreto di Stato finanche per gli imputati, che finisce con il conferire al Governo<br />

(e al Presidente del Consiglio, quale responsabile della politica di sicurezza)<br />

un potere di non poco momento e un condizionamento significativo<br />

finanche in ordine all’accertamento dei reati (art. 41 l. 124/2007, su cui<br />

cfr. Corte cost., sent. 106/2009); allo scioglimento cautelativo – pur soggetto<br />

a convalida giudiziale – da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri<br />

di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi ritenute idonee<br />

a favorire la commissione di reati di terrorismo (con un procedimento analogo<br />

a quello di cui alla l. 17/1982), nonché allo scioglimento governativo<br />

degli stessi gruppi in seguito a condanna per terrorismo (art.3, c. 34, l.94/<br />

09).<br />

Si pensi infine al rilievo attribuito da regolamenti comunitari di recepimento<br />

di decisioni del Consiglio di sicurezza ONU all’inserimento nelle<br />

blacklists di soggetti sospettati di terrorismo ai fini dell’emanazione di<br />

provvedimenti di congelamento di beni (freezing) in assenza della possibilità<br />

per l’interessato di conoscere gli elementi a carico (in quanto provenienti<br />

da fonti secretate) e di potersi difendere dinanzi a un giudice. Sul<br />

punto la stessa Corte di giustizia, con la sentenza Kadi e al Barakaat del<br />

settembre 2008 ha dichiarato l’illegittimità di un siffatto regolamento,<br />

perché lesivo dei diritti di proprietà, alla difesa e alla tutela giurisdizionale<br />

nei confronti dei soggetti inclusi nelle liste. Proprio nel diritto alla difesa,<br />

anche nei confronti di sospetti terroristi, la Corte ha individuato una sorta<br />

di controlimite all’ingresso del diritto internazionale nell’ordinamento comunitario,<br />

ribadendo una caratteristica tipicamente europea (in particolare<br />

continentale) dell’approccio al terrorismo, ossia una resilience, più forte<br />

che negli Usa, dei principi dello Stato di diritto rispetto alle torsioni imposte<br />

dal contrasto a questa forma, tutta particolare, di criminalità.<br />

E tuttavia, l’approccio europeo al terrorismo – pur preferibile a quello

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