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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

norme antiterrorismo degli anni di piombo (ad es. il decreto Cossiga, d.l.<br />

625/1979 che prolungava i termini della carcerazione preventiva), che ribadendo<br />

come nel nostro ordinamento l’emergenza (connessa a fenomeni criminali<br />

di particolare rilievo) non costituisce fonte del diritto, ha utilizzato<br />

tale parametro nello scrutinio di ragionevolezza, conducendo anche a sentenze<br />

di ‘incostituzionalità differita’, che se da un lato hanno lanciato un<br />

monito al legislatore circa l’eccezionalità delle limitazioni dei diritti previste,<br />

dall’altro le hanno giustificate proprio in ragione del carattere temporaneo<br />

della misura (cfr., ad es., Corte cost., sentt. 15/1982; 29/1979; 87 e<br />

88/1976), contestualmente invitando i giudici a un’interpretazione appunto<br />

costituzionalmente orientata delle norme di riferimento.<br />

Tuttavia, anche l’approccio europeo al terrorismo presenta dei rischi:<br />

in primo luogo perché non involge integralmente la strategia di contrasto<br />

al terrorismo – caratterizzato, sia pur in parte, da una tendenza alla<br />

degiurisdizionalizzazione – e in secondo luogo perché rischia di introdurre<br />

nel sistema penale distorsioni suscettibili di espandersi, poi, ad altri<br />

settori.<br />

Con riguardo al primo profilo si ricordino ad es., (oltre alla connivenza<br />

delle autorità di molti Paesi europei nelle extraordinary renditions), nel<br />

Regno Unito, i control orders sanciti dall’Anti Terrorism Act 2005; la giurisprudenza<br />

(poi smentita da House of Lords, dic. 2005, cit.) volta ad attribuire<br />

rilevanza processuale a torture evidences e a fonti di intelligence<br />

non soggette a disclosure; il fermo di sospetti terroristi protratto sino a<br />

28 giorni( 25 ) (corrispondente alla garde à vue francese, che consente alla<br />

polizia di detenere e interrogare per 4 giorni i sospetti terroristi in assenza<br />

dell’intervento del difensore e del giudice); in Germania il conferimento<br />

alla polizia del potere di disporre la trattazione massiva di dati personali<br />

(Rasterfahndung( 26 )) e le disposizioni estensive dei poteri investigativi della<br />

polizia, soprattutto di frontiera e dei servizi di sicurezza, nei confronti di<br />

banche, providers, società finanziarie, compagnie aeree, consentendo la<br />

data retention anche in deroga alle norme sulla protezione dei dati perso-<br />

( 25 ) Che Gordon Brown voleva prolungare sino a 42 gg. La proposta di legge, approvata<br />

nel giugno 2008 dall’House of Commons, fu poi respinta nell’ottobre successivo dalla<br />

House of Lords. Per la proroga a 28 giorni si è invocata la deroga ex art. 15 CEDU. La Special<br />

Immigration Appeal Commission (SIAC) ha tuttavia dichiarato illegittima tale norma,<br />

per la discriminazione operata nei cfr degli stranieri.<br />

( 26 ) Forma di controllo preventivo di polizia già largamente usato in Germania dagli<br />

anni ‘70, per la lotta al terrorismo interno, che in conseguenza del grave attentato dell’11<br />

settembre 2001 alle Torri Gemelle, era stato da molti legislatori statali (Berlin, Hessen,<br />

Nordrhein-Westfalen) ulteriormente potenziato nell’intento di poter individuare e neutralizzare<br />

potenziali terroristi ‘infiltrati’ nella società civile tedesca, in attesa di passare all’azione.<br />

La relativa disciplina è stata dichiarata parzialmente incostituzionale dal BVerG con sent. 4<br />

aprile 2006

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