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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

505<br />

tale (si nega così il double standard aliens/citizens su cui si fondano i Patriot<br />

Acts).<br />

Nel concludere in tal senso, la Corte richiama infine l’esigenza di delineare,<br />

nel contesto della lotta al terrorismo, un equo bilanciamento tra libertà<br />

e sicurezza, considerando tuttavia che la sicurezza consiste anche, se<br />

non soprattutto, ‘‘nella fedeltà ai principi che sanciscono libertà fondamentali,<br />

primi fra tutti la libertà da forme di restrizione arbitrarie o illegittime e<br />

la libertà personale, una delle cui garanzie essenziali è il rispetto della separazione<br />

dei poteri’’; principio richiamato per censurare l’abuso del Governo<br />

nell’esercizio dei poteri conferiti con l’AUMF, al punto da disciplinare<br />

(in merito all’habeas corpus) principi costituzionali, in difformità dal<br />

V Emendamento. La Corte cita peraltro Hamilton nel ribadire che ‘‘The<br />

practice of arbitrary imprisonment has been, in all ages, the most favourite<br />

and formidable instrument of tyranny’’.<br />

Se ai fini della decisione in re Boumediene ha avuto un peso determinante<br />

il carattere universale dell’habeas corpus (espressivo di un diritto<br />

fondamentale della persona e non di un diritto di cittadinanza), stupisce<br />

l’enfasi posta da Scalia, nella sua dissenting opinion, sulla cittadinanza quale<br />

parametro esclusivo cui subordinare il riconoscimento di diritti fondamentali<br />

quali l’habeas corpus, non estensibile a ‘‘some undefined, limitless class<br />

of noncitizens who are beyond our territory’’, giungendo ad affermare che<br />

‘‘The Nation will leave to regret what the Court has done today’’.<br />

3. La legislazione anti-terrorismo in Europa: limiti e virtù del diritto (penale).<br />

Gli eccessi della legislazione e della prassi statunitense non caratterizzano<br />

allo stesso modo la normativa antiterrorismo emanata nei Paesi europei,<br />

principalmente per il diverso approccio che vi è sotteso, volto a ribadire<br />

la natura criminale del terrorismo e quindi la centralità del ruolo<br />

della giurisdizione nell’accertamento di tali reati( 19 ), anche grazie all’intervento<br />

delle giurisdizioni superiori e della Corte EDU, che nell’interpretare<br />

il margine nazionale di apprezzamento( 20 ) di cui all’art. 15 CEDU ha riba-<br />

( 19 ) M. Donini, Il terrorista-straniero come nemico e le contraddizioni di una giurisdizione<br />

penale di lotta, inQuaderni fiorentini 209, n. 38, 1699.<br />

( 20 ) Le principali pronunce nel cui ambito è stato enunciato questo principio sono:<br />

Commissione europea dei diritti umani, decisione 2.10.1958, Grecia v. Regno Unito, Annuaire,<br />

2, 175; EAD., rapporto del 19.12.1959, Lawless v. Irlanda, Serie B, 1960-1961, 9<br />

ss.; Corte europea dei diritti umani, De Wilde, Ooms e Versyp v. Belgio, 8.6.1971; EAD.,<br />

Irlanda v. Regno Unito, 18.1.1978; EAD., Brannigan e Mc Bride v. Regno Unito,<br />

26.5.1993; EAD., Murray v. Regno Unito, 28.10.1994; Brogan v. Regno Unito,<br />

29.11.1988; Aksoy v. Turchia, 26.9.1997; Sakik v. Turchia, 26.9.1997; Demir et al v. Tur-

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