28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

501<br />

pace di sottrarre i terroristi tanto alle garanzie del diritto bellico e umanitario,<br />

quanto alle regole del diritto penale. Questa impostazione caratterizza<br />

in particolare l’approccio degli Usa al terrorismo, che privilegia misure<br />

non – o extra-giurisdizionali per la repressione di quella che viene considerata<br />

non tanto e non solo quale forma – sia pur del tutto peculiare – di<br />

criminalità quanto piuttosto espressione di ostilità, di una guerra volta a<br />

minare gli stessi valori su cui si fondano le democrazie occidentali. Più<br />

che di accertare reati perseguendone i responsabili, si tratta insomma di<br />

neutralizzare i nemici della democrazia, ricorrendo a misure di prevenzione<br />

e anticipando la soglia di punibilità ben oltre il tentativo, con il ricorso a<br />

misure extragiudiziali – non meno afflittive ma meno garantiste di quelle<br />

penali – ritenendosi che il controllo giurisdizionale rappresenti un ostacolo<br />

al perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione.<br />

Si pensi ad esempio alle National Security Letters – provvedimenti amministrativi<br />

legittimati dai Patriot Acts e dal Foreign Intelligence Surveillance<br />

Act, che consentono l’intercettazione e la data retention anche in assenza<br />

di controllo giurisdizionale –; al controllo amministrativo dei dati<br />

bancari e alla raccolta dei PNR (Passenger Name Records) ovvero di numerosi<br />

dati di passeggeri non statunitensi non in possesso di visti( 11 ); all’inclusione<br />

nelle blacklists di soggetti sulla base di segnalazioni di servizi, così<br />

da applicare agli interessati misure di prevenzione patrimoniali in assenza<br />

di controllo giurisdizionale; alla confluenza nel processo penale di elementi<br />

di prova acquisiti dai servizi e pertanto secretati (closed materials); al ricorso<br />

alle extra-ordinary renditions quali misure idonee a consentire la tortura<br />

nei confronti di sospetti terroristi inviati in zone non soggette alla giurisdizione<br />

americana; alla qualificazione, da parte dell’amministrazione<br />

Bush, come ‘‘tecniche d’interrogatorio’’ (es. il waterboarding) ammissibili<br />

nei confronti di sospetti terroristi di talune forme di tortura, in contrasto<br />

con la giurisprudenza consolidata della Corte Suprema nei Miranda Warnings<br />

cases; al racial profiling( 12 ). E a dimostrazione del carattere meramente<br />

strumentale delle accuse mosse ai soggetti detenuti, si consideri<br />

che tra il 2002 e il 2007 vi è stato un solo condannato per delitti di terrorismo<br />

e solo 10 formalmente imputati( 13 ).<br />

– invero significativo- dell’emanazione, il 22.1.2009, di un provvedimento presidenziale che<br />

dispone il divieto di interrogatori realizzati mediante tortura, la revisione dei processi svoltisi<br />

dinanzi alle Miliatry Commissions e la prossima chiusura del carcere di Guantanamo.<br />

( 11 ) Raccolta che, nelle forme in cui era prevista dalla decisione 2004/496/CE, è stata<br />

censurata dalla Corte di giustizia con sent. 46/2006.<br />

( 12 ) Metodo d’indagine che, in violazione del principio della color-blindness della legge,<br />

assume la razza a indicatore di pericolosità, fondativo di misure ‘preventive’ o del fermo<br />

e della perquisizione di persone, in base ad un profilo che comprende, quale parametro primario,<br />

il dato etnico-razziale.<br />

( 13 ) A. Spataro, Otto anni dopo l’11 settembre, inQuest. Giust., 2009, 145 ss..

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!