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494<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

‘‘ammissione’’ e la fase di ‘‘formazione-valutazione’’ della prova che, come<br />

agevolmente comprensibile, è avvertito in modo peculiare in Germania. Il<br />

dibattito, infatti, pur registrando influenze dalle importanti spinte interpretative<br />

di provenienza nordamericana relativa al Daubert-test, che impone di<br />

valutare già in punto di ammissione la prova peritale per sottoporla ai giurati,<br />

non ne ha sposato appieno l’applicabilità. L’impronta prevalentemente<br />

inquisitoria del rito penale tedesco assegna del resto l’ammissione,<br />

intesa in un senso funzionale, sotto forma di decisione, al giudice( 171 ). È<br />

quest’ultimo, cioè, a dover decidere quali prove si devono disporre ex officio<br />

(§ 244 comma 2 StPO) ed in quale modo esse debbano essere richieste;<br />

infine lo stesso soggetto sarà chiamato a valutare queste prove.<br />

Il punctum dolens della fase ammissiva concerne invece il rischio più<br />

generale che il giudice possa maturare già in questa sede una sorta di pregiudizio<br />

conoscitivo, idoneo a influenzare il dato finale. Nel recepimento di<br />

elementi probatori dalla verifica preliminare (Vorgeschichte) pesanti ipoteche<br />

possono porsi sul successivo momento valutativo: il giudice tedesco<br />

possiede infatti una conoscenza completa degli atti dell’indagine preliminare,<br />

dovendo decidere sulla base di codesti risultati d’indagine dell’organo<br />

d’accusa e dei suoi ausiliari in ordine all’apertura del dibattimento (§ 199<br />

ss. StPO). Si viene a realizzare il cosiddetto effetto di perseveranza, per cui<br />

nel corso del processo a carico dell’accusato, sono possibili forme di autocondizionamento<br />

(Selbstbindung)( 172 ), con inevitabili compromissioni<br />

della correttezza della decisione finale.<br />

Anche quest’ultima notazione ci pare confermativa dunque della premessa<br />

metodologica di fondo sul fatto che ciascuno dei due sistemi posti a<br />

raffronto conserva la propria impronta( 173 ) e la propria dimensione normativa.<br />

Non è dunque possibile suggerire aprioristiche commistioni o sovrapposizioni;<br />

tuttavia i significativi apporti conoscitivi offerti dal sistema<br />

tedesco e, in particolare le analogie/differenze con il modello italiano, permettono<br />

di isolare alcuni connotati comuni nelle due discipline normative.<br />

Da un lato, si avverte la forte necessità di attribuire un significato conoscitivo<br />

processuale alla prova del DNA, dall’altro, si registra la latente<br />

( 171 ) Importanti coordinate sistematiche sono offerte da T. Rafaraci, Processo penale<br />

tedesco, inEnc. Dir., Annali, II, Tomo I, Milano, 2008, 832 ss. e da F. Ruggeri, Introduzione<br />

al sistema processuale penale tedesco, inN.Galantini, F.Ruggeri, Scritti inediti di Procedura<br />

penale, Trento, 1998, 130 ss.<br />

( 172 ) Laddove il giudice rifiuti l’ammissione di una prova, per esempio, l’audizione di<br />

un ulteriore perito, è tuttavia possibile dolersene nel corso del giudizio di Cassazione, nella<br />

cornice dell’esposizione dei motivi (‘‘Darstellungsrüge’’).<br />

( 173 ) Significative considerazioni sul metodo, in vista della progressiva armonizzazione<br />

europea, sono offerte da E. Amodio, Le fonti della procedura penale europea, inAa.Vv., Studi<br />

in onore di M. Pisani, II, Diritto processuale penale e profili internazionali, a cura di P. Corso<br />

ed E. Zanetti, Piacenza, 2010, 4 ss.

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