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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

493<br />

sul tema sono provenute dalle nostre sezioni unite( 167 ) e dal successivo recepimento<br />

normativo del parametro del ragionevole dubbio nell’ambito<br />

dell’art. 533 c.p.p., ad opera della l. 20 febbraio 2006, n. 46( 168 ).<br />

Può così affermarsi che nel nostro Paese il dibattito sulla prova<br />

scientifica, soprattutto atipica, ha risentito fortemente delle suggestioni<br />

culturali legate al Daubert-test e della necessità, secondo taluni interpreti,<br />

che il giudice già nella fase di ammissione della prova scientifica (intesa<br />

come prova atipica) agisca in virtù del ruolo da gatekeeper, ovverossia<br />

controlli da subito l’affidabilità dello strumento probatorio( 169 ); altri<br />

autori ritengono invece che il ruolo del giudice venga massimamente in<br />

evidenza nella fase di formazione della prova, con l’esplicazione del contraddittorio,<br />

ai fini della valutazione della scientificità delmezzonondisciplinato<br />

dalla legge( 170 ).<br />

Una tipologia di problemi, questa, con differenziazioni tra la fase di<br />

del poligrafo (o ‘‘macchina della verità’’). Ammonisce però dai rischi del criterio proposto, se<br />

isolatamente considerato, O. Dominioni, In tema di nuova prova scientifica, cit., 1064.<br />

( 167 ) Cfr. Cass. sez.un., 10 luglio 2002, Franzese, in Riv. pen., 2002, 885. Per una ricca<br />

ed attualizzata lettura del problema F. Viganò, Riflessioni sulla c.d. causalità omissiva in materia<br />

di responsabilità medica, inRiv. it. dir. proc. pen., 2009, 1679 ss. Sul punto anche G.<br />

Fiandaca, Riflessioni problematiche fra causalità e imputazione obiettiva, in Ind. pen.,<br />

2006, 945; O. Di Giovine, Il concetto scientifico e il concetto giuridico di probabilità: il grado<br />

di certezza da raggiungere nel giudizio sul fatto, inAa.Vv., La prova scientifica nel processo<br />

penale, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Padova, 2007, 157 ss.<br />

( 168 ) Sul parametro, cfr. F. Caprioli, L’accertamento della responsabilità penale ‘‘oltre<br />

ogni ragionevole dubbio’’, inRiv. it. dir. e proc. pen., 2009, 51 ss.; D. Carponi Schittar, Al<br />

di là del ragionevole dubbio e oltre. Un tentativo di chiarimento sui principi, Milano, 2008, 25<br />

ss.; G. Di chiara, Il canto delle sirene. Processo penale e modernità scientifico-tecnologica:<br />

prova dichiarativa e diagnostica della verità, inCriminalia, 2007, 19; P. Ferrua, Epistemologia<br />

scientifica ed epistemologia giudiziaria: differenze, analogie, interrelazioni, inAa.Vv., La<br />

prova scientifica, cit., 16 ss.; N. Fusaro, Delitti e condanne: prova scientifica e ragionevole<br />

dubbio, inOsservatorio del processo penale diretto da A. Gaito, n.4/5 2009, V ss.; V. Garofoli,<br />

Dalla non considerazione di colpevolezza all’oltre ogni ragionevole dubbio, inDir. pen.<br />

proc., 2010, 1029 ss.; S. Lorusso, Sub art. 533 c.p.p. in Codice di procedura penale commentato,<br />

a cura di A. Giarda, G. Spangher, Milano, 2010, 6720 ss.; A. Manna, I Rapporti tra<br />

sapere scientifico e sapere giudiziario, inCass. pen., 2009, 3633.<br />

( 169 ) O. Dominioni, La prova penale scientifica, cit., 68 ss.; Id., In tema di nuova prova<br />

scientifica, cit., 1062 s. V., però, sul punto, G. Ubertis, La prova scientifica e la Nottola di<br />

Minerva, inAa.Vv., La prova scientifica, cit., spec. 87, secondo cui «è l’impegno della futura<br />

valutazione a incidere sulla disciplina del provvedimento ammissivo», ed in questa fase assume<br />

rilievo il parametro di rilevanza/idoneità del mezzo o della fonte di prova da cui inferire<br />

proposizioni in grado di confermare o smentire l’affermazione probatoria, integrante il futuro<br />

specifico mezzo di prova.<br />

( 170 ) Cfr., per un’ampia ricostruzione del dibattito italiano, S. Lorusso, La prova scientifica,<br />

inAa.Vv., La prova penale, I, Torino, 2008, 326, ove si ribadisce l’importanza della «neutralità<br />

metodologica dell’organo giudicante prima della pronuncia finale»; P. Tonini, Progresso<br />

tecnologico, prova scientifica e contraddittorio,inAa.Vv., La prova scientifica nel processo penale,<br />

cit., 74, sottolinea l’assoluta centralità del momento dell’esame incrociato degli esperti.

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