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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

gnano gli esiti del giudizio nel quale non si registri una massima d’esperienza<br />

genericamente riconosciuta a livello scientifico( 161 ). La massima d’esperienza<br />

presupposta nelle ragioni del giudizio deve infatti ugualmente<br />

fondarsi, nel dubbio, su affermazioni scientifiche sicure( 162 ). La falsificabilità<br />

della legge casuale, che presume che tutti i fattori rilevanti all’interno<br />

della legge casuale vengano indicati in modo concreto, potrebbe determinare<br />

richieste di verifiche di connessioni causa-effetto, assai complesse e<br />

non realizzabili. Questi limiti probatori emergono dalla prassi tedesca, inducendo<br />

gli interpreti più sensibili a ritenere che laddove manchi una<br />

prova oggettivamente scientifica della connessione causale il giudice non<br />

possa richiamarsi al libero convincimento, attraverso convinzioni meramente<br />

soggettive. In assenza di un risultato di questo tipo, il giudice non<br />

potrebbe in altri termini fondare il proprio giudizio su alcuna legge scientifica,<br />

pena l’eccessiva ‘‘personalizzazione del giudizio’’. In queste ipotesi<br />

difetta la facoltà di scegliere sulla base del ‘‘libero convincimento’’ fra le<br />

contrastanti soluzioni prospettate e matura la necessità di fare ricorso all’importante<br />

principio processuale dell’in dubio pro reo( 163 ).<br />

A questo punto v’è da chiedersi su quali principali questioni processuali<br />

si condensi l’attuale dibattito tedesco, visto che in <strong>Italia</strong>, negli ultimi<br />

anni, studi significativi sul versante sostanziale( 164 ) e processuale penale(<br />

165 ) hanno posto attenzione peculiare alla giurisprudenza nordamericana<br />

(in particolare alla sentenza Daubert( 166 )). Importanti sollecitazioni<br />

( 161 ) K. Volk, Kausalität im Strafrecht, cit., 109. BGHSt 10, 208, 9 febbraio 1957, 2<br />

StR 508/56.<br />

( 162 ) Cfr., BGH 41, 206, 2 agosto 1995, 2 StR 221/94. Questa decisione riguardava<br />

prodotti per la protezione del legno che causavano dei danni alla salute delle persone. Il<br />

BGH ha trattato in questa decisione in modo assai dettagliato la problematica delle ‘‘conoscenze<br />

scientifiche sicure’’.<br />

( 163 ) Così M. Maiwald, Causalità, cit., 116. Per una sintesi dei problemi in Germania:<br />

C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, II, München, 2003, § 31, n. 59 (e analogamente, in<br />

tema di reato commissivo, Id., Strafrecht. Allgemeiner Teil, I, cit., § 11 B, n. 74). Un’angolazione<br />

particolare del tema con ampi riferimenti al dibattito tedesco è offerta da L. Masera,<br />

Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e<br />

profili causali, Milano, 2007, 233 ss. Per raffronti comparatistici, cfr. altresì A.R. Di Landro,<br />

La colpa medica negli Stati uniti e in <strong>Italia</strong>, Torino, 2009, 127 ss.<br />

( 164 ) F. Stella, Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità<br />

delle Sezioni unite della suprema Corte di cassazione,inRiv. it. dir. proc. pen., 2002, 784,<br />

790 s., 812; Id., Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove, Milano, 2005, 129.<br />

( 165 ) O. Dominioni, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi<br />

o controversie di elevata specializzazione, Milano, 2005, 75 ss.; Id., In tema di nuova prova<br />

scientifica in Dir. pen. proc., 2001, 1061. Sul punto v. pure l’analisi critica di M. Damaska,<br />

Il diritto delle prove alla deriva, Bologna, 2003, 210, secondo cui «l’adozione di modelli<br />

scientifici di prova potrebbe aumentare le contraddizioni (al momento contenute) all’interno<br />

delle forme processuali tradizionali».<br />

( 166 ) Frye v. United States, 293 F. 1013, D.C. Cir. (1923), in tema di uso processuale

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