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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

491<br />

maggiore era rappresentato dalla difficoltà di individuare la sostanza all’interno<br />

dello spray, di certo dannosa, ma difficilmente enucleabile. Tale circostanza<br />

perse però di significato all’interno del meccanismo di validazione<br />

della legge causale. L’indicazione della concreta sostanza, dannosa per la<br />

salute, non fu cioè ritenuta parte integrante del contenuto necessario della<br />

causalità generale. La legge causale generale che deve, com’è noto, essere<br />

universalmente valida e deve indicare tutte le condizioni antecedenti, risultò<br />

nel caso di specie non completa e non provata, a prescindere dalla<br />

tipologia della sostanza in rilievo, cosicché eventuali divergenze di opinione<br />

tra gli esperti sull’esistenza di una legge causale poterono essere superate,<br />

utilizzando congiuntamente tutti i criteri dimostrativi delle condizioni minime<br />

di validità della stessa legge causale. Naturalmente un convincimento<br />

sulla colpevolezza non può fondarsi semplicisticamente sulle perizie di<br />

esperti ma, deve anzitutto valutare la base fattuale, rispettando le teorie<br />

scientifiche di riferimento e le fattispecie giuridico-normative. Questo consente<br />

di comprendere perché nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale<br />

tedesco, (si pensi soprattutto al processo Contergan e al caso della sostanza<br />

del legno) eventuali asimmetrie di opinione fra gli esperti non si considerarono<br />

influenti in modo determinante sulla prova della causalità( 159 ).<br />

È dunque possibile che le leggi causali il cui contenuto può essere investigato<br />

e indicato in modo preciso, come richiesto nel campo scientifico<br />

di riferimento, non diano luogo ad alcuna disputa scientifica fra esperti.<br />

Sarà allora il valore di cui gode la stessa legge scientifica, nell’ambito dell’universo<br />

di riferimento a fare superare l’impasse cui spesso sono costretti i<br />

giudici( 160 ). Le scoperte scientifiche sulle quali fondare una condanna relativa<br />

ad un reato d’evento devono inoltre garantire un’ampia possibilità di<br />

difesa all’accusato, nell’ottica di un effettivo rispetto della ‘‘presunzione di<br />

innocenza’’. La problematica assume toni più complessi laddove si tratti invece<br />

di connessioni causali ancora non ampiamente verificate dal punto di<br />

vista scientifico, come accade nelle ipotesi di scoperte scientifiche, confermate<br />

solo in maniera lacunosa e limitata. Analoghe difficoltà accompa-<br />

( 159 ) Sulle forzature del libero convincimento in presenza di eventuali discrasie nell’opinione<br />

dei periti BGH 41, 206, cit., spec. 214. In <strong>Italia</strong> la questione del contrasto fra le opinioni<br />

degli esperti si supera ritenendo sufficiente che il giudice dimostri di avere tenuto in<br />

considerazione le diverse ricostruzioni tecniche e di averle poi scartate sulla base di motivi<br />

oggettivi (Cass., sez. III, 14 luglio 2000, Donati, in Guida dir., Dossier., 2000, n. 8, 104; Cass.,<br />

sez IV, 17 maggio 2000, Asciano, in Guida dir., 2000, 33, 70)<br />

( 160 ) In un noto brano letterario di T. Dostojeskij, I Fratelli Karamàzov, XII, 3, 673,<br />

evocato da M. Nobili, L’immoralità necessaria, Bologna, 2009, 194, assai bene si riflette<br />

questo stato di cose: «Venne fuori addirittura qualcosa di comico, causato precisamente dalla<br />

diversità di opinioni fra i dottori». Fu «interrogato in qualità di esperto il dott. Herzennschtube:<br />

stornarlo da un’idea che gli si fosse conficcata nel cervello, era un’impresa disperata».

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