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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

489<br />

Le implicazioni processuali rinvenibili in studi oramai classici( 150 )e<br />

nelle recenti rivisitazioni della tematica( 151 ) fanno ritenere che le spiegazioni<br />

causali, orientate alla dimostrazione dell’origine di un evento per stabilirne<br />

la rilevanza penale, debbano sottostare al rispetto di alcune rilevanti<br />

condizioni: devono essere cioè applicate in chiave generale ed astratta ed<br />

essere riconosciute universalmente( 152 ); non deve inoltre sussistere un’intrinseca<br />

contraddizione tra le medesime o in raffronto con altre leggi riconosciute;<br />

devono essere sottoposte a verifica, senza riferimenti a criteri<br />

astratti ma con un costante richiamo agli antecedenti considerati rilevanti;<br />

infine, la prova delle leggi causali non può fondarsi sul mero accumulo statistico<br />

relativo alla successione di semplici condizioni causali antecedenti<br />

l’evento, ma deve essere comprovata sperimentalmente. Qualora tutte le<br />

enucleate condizioni sussistano, allora il giudice penale è abilitato a valersene<br />

nel processo a fini probatorio-dimostrativi( 153 ). Per converso, il mancato<br />

rispetto dei criteri sopra delineati dovrebbe indurre il giudice ad assolvere<br />

l’accusato, senza per questo generare critiche né timori di arretramento<br />

della risposta penale, poiché èrassicurante che uno Stato di diritto<br />

tenga in serissima considerazione la presunzione di innocenza.<br />

Il giudice, infatti, soprattutto laddove non possa rifarsi ad un risultato<br />

scientifico generalmente riconosciuto, non potrà fondare il suo verdetto su<br />

una delle contrastanti soluzioni proposte dai periti, in quanto ciò importerebbe<br />

un’eccessiva ‘‘personalizzazione del giudizio’’. In questi casi, cioè, la<br />

facoltà giudiziale di scegliere sulla base del ‘‘libero convincimento’’ fra le<br />

contrastanti soluzioni prospettate, deve piuttosto declinare favorevolmente<br />

a vantaggio dell’importante principio processuale dell’in dubio pro reo,<br />

propendendo di conseguenza per il proscioglimento dell’imputato( 154 ).<br />

Le difficoltà valutative dinnanzi alla prova scientifica si acuiscono in particolare<br />

laddove i giudici si trovino in presenza di eventuali dissidi nelle valutazione<br />

degli esperti. Nel noto caso Contergan ad esempio non trovò conferma,<br />

a causa di ostacoli fattuali e giuridici, la tesi sperimentale secondo cui<br />

l’assunzione della medicina generava danni fisici sui pazienti. In particolare,<br />

alcuni esperti ritennero non sussistere la prova di un collegamento eziologico<br />

tra le menomazioni e l’assunzione del talidomide, mancando una dimostrazione<br />

sistematica, in casi scientificamente provati. Questo difetto non con-<br />

( 150 ) Si segnala anzitutto M. Maiwald, Causalità e diritto penale, trad. it., Milano,<br />

1999, p. 97 ss. I. Puppe, Naturgesetze vor Gericht, inJuristen- Zeitung, 1994, 1147, spec.<br />

sui problemi di prova, 1150.<br />

( 151 ) Cfr., per un’efficace sintesi dei problemi, S. Denicke, Kausalitätsfeststellung im<br />

Strafprozeß, Baden Baden, 1997, 104 ss.<br />

( 152 ) L’espressione letterale tedesca è ‘‘senza confini di tempo e di luogo’’.<br />

( 153 ) S. Denicke, Kausalitätsfeststellung, cit., 104, usa una formulazione correlata all’obbligo:<br />

«muß das Gericht im Strafprozeß überprüfen».<br />

( 154 ) Così M. Maiwald, Causalità, cit., 116.

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