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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

487<br />

mento( 139 ) critico e prudenziale tenuto dalla dottrina nei confronti di<br />

questa tematica, consentendo anche di tracciare un’ulteriore linea di convergenza<br />

interpretativa rispetto all’omologo panorama italiano.<br />

Se come detto infatti l’esito della perizia del DNA non accerta sic e<br />

simpliciter la responsabilità del soggetto, bensì l’identità dell’individuo,<br />

s’impone al giudice( 140 ) un’attenta attività di compendio tra questo risultato<br />

conoscitivo e gli ulteriori elementi probatori o indiziari( 141 ) in modo<br />

che anche laddove sussista una concordanza dell’identità del DNA dell’accusato<br />

con una traccia si possa dedurre esclusivamente (ed in chiave probabilistica)<br />

che il materiale corporeo trovato provenga dall’accusato medesimo,<br />

ma non anche (e per semplicistica conseguenza) che il soggetto stesso<br />

sia l’autore del reato( 142 ).<br />

( 139 ) H. Satzger, DNA-Massentests, cit. 639 ss.<br />

( 140 ) M. Maiwald, Problemi di bioetica nel diritto tedesco, 7 ss., con ampiezza di richiami<br />

all’impostazione giurisprudenziale. Interessanti notazioni sul punto offrono, L. Marafioti,<br />

Introduzione, inAa.Vv., Banca Dati e accertamento penale, cit., 10 e P. Tonini,<br />

Accertamento del fatto, loc. ult. cit..<br />

( 141 ) M.Maiwald, Problemi di bioetica nel diritto tedesco, cit., 7 ss. In giurisprudenza,<br />

in questa specifica direzione anche, BGH, 27 luglio 1994, in Neue Zeitschrift für Strafrecht,<br />

1994, 524. L’analisi del DNA costituisce di certo un’importante mezzo di prova, ma si pone<br />

ancora la questione se i risultati ottenuti abbiano un assoluto e sicuro valore di prova (BGH<br />

37, 157, 21 agosto 1990, 5 StR 145/90). Si ritiene che ove sussista solo un’analisi PCR, la<br />

condanna non possa fondarsi esclusivamente su questo dato (BGH 38, 320, 12 agosto<br />

1992, 5 StR 239/92). Il giudice deve essere infatti pienamente consapevole che l’analisi<br />

del DNA contiene solamente un’affermazione statitstica che non rende superflua una considerazione<br />

di tutte le circostanze ulteriori di prova. In <strong>Italia</strong>, cfr., T. S.M. Capua Vetere, 7<br />

aprile 2006, in Merito, 2006, fasc. 9, 63, nota di G. Tartaglia Polcini, DNA: indizio o<br />

prova? Il dibattito sul valore dell’analisi genetica a scopo di identificazione, secondo «cui<br />

pur allorquando il numero di identità di polimorfismi riscontrati tra DNA repertati e rilevati<br />

sulla scena del crimine o su cose pertinenti il reato e DNA dell’imputato, non costituiscono<br />

garanzia assoluta di identità tra prevenuto ed autore del reato, la relativa probabilità, da ritenersi<br />

comunque molto elevata, va valutata in stretta correlazione con gli ulteriori elementi<br />

acquisiti che possono, nel complesso, costituire una rete di indizi gravi, precisi e concordanti,<br />

sufficiente all’affermazione della penale responsabilità, che riducono l’ipotesi di attribuibilità<br />

alternativa di un fatto ad un dato non ragionevole e del tutto eccentrico». Sulla necessità che<br />

il metodo di lettura della prova indiziaria, unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio,<br />

non si esaurisca in una mera sommatoria degli indizi, ma si sostanzi in un’operazione<br />

propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella<br />

propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne<br />

ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti<br />

e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo: Cass. sez.un., 12 luglio<br />

2005, Mannino, in C.E.D. Cass., n. 231678. Contra, Cass. sez. I, 30 giugno 2004, Rizzetto,<br />

in Arch. nuova proc. pen., 2006, 236, secondo cui «gli esiti dell’indagine genetica condotta sul<br />

DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere<br />

infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento<br />

indiziario ai sensi dell’art. 192 c.p.p. comma secondo».<br />

( 142 ) Cfr. G.u.p. Brescia, 17 marzo 2010, Stasi, leggibile integralmente sul sito<br />

www.Repubblica.it. Il provvedimento scolpisce con lucidità le ricadute applicative della pro-

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