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486<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

gerer), a causa del suo diniego, venga trattato come un vero e proprio accusato<br />

per essere poi sottoposto coattivamente alla verifica (secondo i §§<br />

81 a, 81e StPO)( 136 ). In queste ipotesi si realizza una sorta di ‘‘torsione’’<br />

degli istituti processuali, a vantaggio di generici obiettivi di politica criminale,<br />

con evidenti ripercussioni sulla legalità dell’accertamento finale.<br />

Alla luce dei descritti parametri interpretativi, inoltre, nel sistema italiano<br />

potrebbero meglio verificarsi in concreto gli effetti delle disposizioni<br />

contenute nella l. n. 85 del 2009 con l’obiettivo di registrare di volta in<br />

volta il pregiudizio (o il reale ossequio) del nemo tenetur se detegere, ravvisabile<br />

in ogni tecnica particolarmente invasiva o in trattamenti degradanti,<br />

eventualmente realizzati all’interno di un quadro normativo che è complessivamente,<br />

ed astrattamente, fondato sulla riserva di giurisdizione, sul consenso<br />

del soggetto, sul rispetto della privacy.<br />

8. Prova scientifica e formazione del convincimento giudiziale.<br />

L’analisi del DNA proietta le sue potenzialità conoscitive pure sull’affidabilità<br />

dell’accertamento, involgendo soprattutto i pericoli di inquinamento<br />

dei reperti o di eccessiva soggezione cognitiva ai risultati delle suddette analisi(<br />

137 ), come dimostra un caso eclatante, registratosi in Germania nel marzo<br />

del 2009, in cui sulla scena di alcuni gravi delitti (tra i quali anche l’omicidio di<br />

un poliziotto) erano state rinvenute tracce evidenti di un identico DNA riferibile<br />

ad una persona di sesso femminile. Dopo quasi due anni di indagine era<br />

stata delineata ‘‘l’impronta genetica’’ di un killer seriale femminile detto ‘‘fantasma<br />

di Heilbronn’’ (Phantom vom Heilbronn), autore presunto di molti dei<br />

suddetti omicidi( 138 ), con l’inevitabile effetto che l’elevato livello di attendibilità<br />

riferito ai risultati del DNA aveva stemperato in concreto l’interesse<br />

verso ulteriori e diverse ‘‘piste investigative’’. Di lì a poco, tuttavia una penosa<br />

scoperta avrebbe di fatto travolto ogni esito d’indagine: i bastoncini di ovatta,<br />

usati per il prelievo, forniti da un’unica ditta, erano stati tutti contaminati dal<br />

DNA di un’operaia dell’azienda medesima, con vanificazione totale ed evidente<br />

del risultato genetico conseguito.<br />

Il caso tedesco è particolarmente utile per segnalare l’atteggia-<br />

( 136 ) BGHSt 49, 57, 58, 21 gennaio, 2004, 1 StR 364/03; BGHSt 34, 324, 326, 2 aprile<br />

1987, 4 StR 46/87.<br />

( 137 ) Per condivisibili notazioni su questi aspetti si rinvia a S. Lorusso, Investigazione<br />

scientifica, verità processuale ed etica degli esperti, inDir. pen. e proc., 2010, 1350. L’Autore<br />

sottolinea il rischio che nel processo penale si realizzi, «avallando un massimalismo della conoscenza<br />

scientifica, una sorta di radicalismo del sapere che rappresenta la negazione della<br />

sua più intima natura: una sorta di ‘‘laboratorio scientifico’’, affidato ad asettici operatori in<br />

camice bianco».<br />

( 138 ) Al ‘‘fantasma’’ erano stati attribuiti circa 40 casi di omicidio.

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