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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

485<br />

dell’importanza accordata ai fini della condanna alla rinuncia al silenzio,<br />

nonché del grado di coercizione dell’imputato( 131 ). Inoltre l’uso probatorio<br />

indiretto del diritto al silenzio è condizionato dalla presenza di circostanze<br />

eccezionali, ovvero di un quadro di dati significativi sul versante<br />

della sua responsabilità, alla cui forza il soggetto mostri di non sapere opporsi,<br />

valendosi appunto del diritto a tacere( 132 ).<br />

L’approccio è di sicuro interesse poiché utile anche ad identificare i<br />

postulati giuridici operanti in entrambi i sistemi processuali, qui posti a raffronto,<br />

e ad esaltare al contempo il valore in termini di garanzia che può<br />

essere riferito al consenso spontaneo dinnanzi a tecniche di accertamento<br />

così invasive.<br />

Rapportando al panorama tedesco queste considerazioni in ordine all’influenza<br />

delle metodologie di analisi e di accertamento sul nemo tenetur,<br />

ci si accorge dell’esigenza duplice di combinare il prevalente pragmatismo(<br />

133 ) con il rispetto della dignità dell’uomo, dei diritti della personalità<br />

e dei principi informatori dello Stato di diritto, così da garantire l’accusato<br />

da forme di ‘‘coazione’’ dal diritto a non autoaccusarsi (attivamente).<br />

Di tal che, pur escludendosi che il prelievo di materiale corporeo per effetto<br />

dell’indagine molecolare sia ritenuto in contrasto con il nemo<br />

tenetur (venendo spesso ridotto ad una sorta di lieve sopportazione di<br />

un obbligo d’intrusione) e ritenendosi che l’indagine genetica non confligga<br />

di per sé con il diritto di non autoaccusarsi, si ravvisano indubbie trasgressioni<br />

del precetto nelle forme di costrizione più forti della libertà individuale,<br />

realizzate magari con l’obiettivo dichiarato di catturare i colpevoli(<br />

134 ).<br />

Sotto questo profilo maggiormente problematica, rispetto ai casi riconducibili<br />

al § 81 a, e al § 81 e StPO riguardo alla libertà di non autoaccusarsi,<br />

appare la realizzazione dei test di massa disciplinata nel § 81 h<br />

StPO, nei quali il legislatore tedesco ha avvertito fortemente l’esigenza di<br />

dettare una disciplina particolare, prescrivendo come obbligatorio il consenso<br />

dei partecipanti alle analisi( 135 ). In realtà la libertà di non auto-accusarsi<br />

subisce qui molte e indubbie pressioni sociali miranti a spingere l’individuo<br />

ad acconsentire al test medesimo, ed è incontestabile la violazione<br />

del fondamento del nemo tenetur laddove il soggetto-obiettore (Testverwei-<br />

( 131 ) C. eur. dir. uomo, sent. 8 febbraio 1996, John Murray c. Regno Unito, § 46; C.<br />

eur. dir. uomo, sez. IV, 8 ottobre 2002, Beckles c. Regno unito, § 46; C. eur. dir. uomo, sez.<br />

III, 6 giugno 2000, Averill c. Regno unito, § 46; C. eur. dir. uomo, sez. III, 2 maggio 2000,<br />

Condrom c. Regno unito, § 56 (tutte leggibili sul sito www. coe.int)<br />

( 132 ) F. Zacchè, op.cit., 194.<br />

( 133 ) U. Eisenhardt, Das Nemo-tenetur-Prinzip: Grenze körperlicher Untersuchungen<br />

beim Beschuldigten am Beispiel des § 81a) StPO, Frankfurt am Main, 2007.<br />

( 134 ) M.Wüsteney, Rechtliche Zulässigkeit sogennanter DNA- Massentests,2003,164ss.<br />

( 135 ) F. Saliger, C.Ademi, Der Massengentest nach § 81h StP0, inJuS 2008, 193 ss.

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