28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

484<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

con «l’integrità fisica» di un individuo( 123 ). E l’impiego a fini processuali(<br />

124 ) della prova ottenuta con queste tecniche potrebbe compromettere,<br />

per conseguenza, l’intera equità processuale, importando palesi violazioni<br />

dell’art. 6 della Convenzione europea( 125 ). Il richiamo al nemo tenetur,<br />

così inteso, realizzerebbe un effettivo ampliamento del diritto a<br />

non auto incriminarsi, violato tutte le volte in cui la prova reale venga acquisita<br />

contro la volontà dell’interessato, con modalità tali da metterne a<br />

repentaglio la salute, e in palese dispregio dell’art. 3 C.E.D.U.<br />

L’impostazione è utile a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali,<br />

consacrati nell’art. 24 Cost., ove tradizionalmente non è ricompresa, ad<br />

esempio, la protezione dell’accusato dalle «immobilizzazioni e in genere<br />

dalle costrizioni implicanti un semplice pati»( 126 ), consentendo di superare<br />

tutti gli atteggiamenti eccessivamente permissivi in ordine al «prelievo di<br />

materiali organici o di prove reali occultate nel corpo»( 127 ), in modo che<br />

il prelievo coattivo di campioni biologici dall’imputato, per porsi in conformità<br />

con le suddette indicazioni, si realizzi con metodiche effettivamente<br />

rispettose della «dignità umana e del diritto alla salute»( 128 ).<br />

Sulla base di tale netta scelta di campo, dovrebbero da un lato legittimarsi<br />

i prelievi coattivi rispetto all’art. 6 C.E.D.U., nel caso di procedure<br />

minimamente invasive (prelievi di sangue, capelli o tessuti corporali) ovvero<br />

a mezzo di procedure non invasive, che richiedono la collaborazione<br />

dell’interessato (i prelievi di urina, di saliva, campioni di voce) e, dall’atro<br />

lato, censurarsi le azioni suddette quando sfocino in trattamenti disumani,<br />

con la conseguente necessità di verificare la compromissione del privilegio<br />

contro le autoincriminazioni e dei relativi criteri di accertamento( 129 ). In<br />

chiave europea, com’è noto, la tutela del diritto al silenzio tiene conto casisticamente(<br />

130 ) delle circostanze fattuali, delle modalità di compressione,<br />

( 123 ) Corte europea, Grande camera, sent. 11 giugno 2006, Jalloh c. Germania, §110.<br />

( 124 ) La Corte europea aveva ritenuto il tipo di coercizione adoperata, contraria all’art.<br />

3 C.E.D.U. Si era tenuto conto in particolare: del limitato interesse pubblico alla punizione<br />

dell’imputato, piccolo spacciatore di stupefacenti, poi effettivamente condannato a sei mesi<br />

di reclusione sospesi condizionalmente; della mancanza di adeguate garanzie per la salute<br />

del ricorrente, che, essendo straniero, non riusciva a farsi capire dai medici, impossibilitati<br />

a comprendere l’idoneità fisica del paziente a sopportare il trattamento; infine, dell’uso determinante<br />

per la condanna dell’elemento di prova ottenuto con l’intervento medico invasivo.<br />

( 125 ) Corte europea, Grande camera, sent. 11 giugno 2006, Jalloh c. Germania, 83 e<br />

108.<br />

( 126 ) M. Scaparone, Elementi di procedura penale, Milano, 1999, I, 124.<br />

( 127 ) M. Scaparone, Elementi, cit., 124.<br />

( 128 ) G.Ubertis, Attività investigativa e prelievo di campioni biologici, cit. , 10.<br />

( 129 ) Corte europea, Grande camera, sent. 11 giugno 2006, Jalloh c. Germania, § 113-<br />

117. Sul punto, F. Zacchè, op. cit., 191.<br />

( 130 ) In ordine a questa tipologia di approccio, F. Zacché, Gli effetti della giurisprudenza<br />

europea, cit., 190 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!