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482<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

relativi risvolti probatori vengono posti in correlazione soprattutto con<br />

il contraddittorio probatorio, metodo che, in forza delle ben note<br />

‘‘virtù’’ epistemiche, bene si presta ad evitare i rischi di una supina recezione<br />

giudiziale dei risultati della prova scientifica nel processo penale(<br />

111 ). Quasi a significare che nella dimensione oggettiva del contraddittorioipericolidi‘‘abuso’’,intrisi<br />

in questa tipologia di accertamento,<br />

appaiano meglio superabili; del resto è innegabile che l’esito conoscitivo<br />

sottoposto al vaglio bilaterale e contrapposto, tipico della dialettica<br />

processuale, subisca meccanismi di falsificazione dei quali il giudice<br />

dovrà infatti indubbiamente tenere conto in sede decisoria e motivazionale.<br />

Un tratto comune ai sistemi italiano e tedesco è invece rappresentato<br />

dall’esigenza di contemperare queste tecniche di accertamento innovative<br />

con il principio del nemo tenetur se detegere, soprattutto laddove si guardi<br />

alla descritta imposizione di prelievi coattivi o di accertamenti medici forzosi.<br />

In quest’ambito, il soggetto ‘‘indagato’’, pur non potendo essere obbligato<br />

a rilasciare dichiarazioni sulla propria responsabilità, soggiace<br />

spesso all’effettuazione di prelievo preordinato all’analisi del DNA( 112 ), finendo<br />

per essere conseguentemente costretto ad una sorta di ‘‘confessione<br />

cellulare estorta’’( 113 ).<br />

Così ragionando il pregiudizio del nemo teneutur se detegere, in base al<br />

quale l’accusato non può essere obbligato a fornire attivamente informazioni,<br />

appare prima facie acclarato ogniqualvolta si imponga al soggetto<br />

di acconsentire all’effettuazione del prelievo cellulare. Tuttavia è la stessa<br />

posizione di accusato (indiziato) a fungere da giustificazione idonea a legittimare<br />

la compressione dei diritti di libertà, in quanto gli indizi di colpevo-<br />

( 111 ) P. Tonini, Accertamento del fatto e informazioni genetiche: un difficile bilanciamento,<br />

inP.Tonini, P.Felicioni, A.Scarcella, Banca dati nazionale del DNA e prelievo<br />

biologico, cit., 3 ss.<br />

( 112 ) Sul tema v. G. Ubertis, Attività investigativa e prelievo di campioni biologici, in<br />

Cass. pen., 2008, 9 ss.; F. Zacché, Gli effetti della giurisprudenza europea in tema di privilegio<br />

contro le autoincriminazioni e diritto al silenzio, inA.Balsamo, R.E. Kostoris (a cura<br />

di), Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino, 2008, 191. In argomento, P.<br />

Moscarini, Il silenzio dell’imputato sul fatto proprio secondo la Corte di Strasburgo e nell’esperienza<br />

italiana, inCass.pen., 2006, 611 ss.<br />

( 113 ) Cfr. Cass., sez. I, 20 settembre 2002, Peddio, in Cass.pen., 2004, 4168, che ha ritenuto<br />

costituire un riscontro alla chiamata di correo il rifiuto di sottoporsi al test del DNA.<br />

Osservazioni critiche sul punto si rinvengono in M. Bordieri, Sul valore probatorio del rifiuto<br />

ingiustificato dell’imputato di sottoporsi al prelievo di DNA, ivi, 4169. Cass., sez. I, 14<br />

febbraio 2002, Jolibert in Arch.nuova proc.pen., 2002, 573, aveva già chiarito che non poteva<br />

considerarsi fatto imprevedibile di natura oggettiva il rifiuto dell’imputato a sottoporsi a prelievo<br />

ematico, dal momento che tale condotta rientra tra i diritti della persona costituzionalmente<br />

protetti. Sulla questione si veda C. Cesari, «Prova del DNA» e contraddittorio mancato,<br />

inGiur.it., 2003, 534 ss.

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