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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

481<br />

Le modalità attraverso le quali i profili entrano in <strong>Italia</strong> nella Banca<br />

dati nazionale sono sostanzialmente due: nel caso in cui il procedimento<br />

penale non è stato ancora definito l’autorità giudiziaria procedente (pubblico<br />

ministero o giudice) ha l’obbligo di trasmettere i profili genetici alla<br />

Banca dati per la raccolta e i confronti (art. 10 comma 1); qualora invece la<br />

tipizzazione del DNA non sia stata effettuata e la sentenza sia passata in<br />

giudicato ovvero sia stato emanato un decreto (rectius un provvedimento)<br />

di archiviazione, sarà il pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione<br />

ad attivare l’analisi del DNA, richiedendo espressamente al giudice dell’esecuzione<br />

di disporre la trasmissione dei reperti biologici ad uno dei laboratori<br />

qualificati per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione<br />

degli stessi alla Banca dati nazionale del DNA (art. 10 comma 2). Si è giustamente<br />

osservato come questa procedura si presti a rilievi in ordine al<br />

pregiudizio del principio di proporzionalità, di non eccedenza e di riduzione<br />

del rischio, potendo riguardare qualsivoglia reato e involgere i diritti<br />

di soggetti terzi, vittime e testimoni( 108 ). Inoltre, sin dalle primissime letture<br />

della nuova soluzione legislativa italiana, contenuta nella l. n. 85 del<br />

2009, è stata sottolineata l’importante lacuna, relativa alla mancata disciplina<br />

della sorte degli archivi genetici diversi dalla Banca nazionale, e soprattutto<br />

di quelli attivi presso forze di polizia o altri laboratori specializzati<br />

incaricati dalla magistratura.<br />

Ciò conferma l’esistenza comune e condivisa nei due sistemi( 109 )di<br />

preoccupazioni relative ai rischi di un uso improprio delle informazioni attinenti<br />

al soggetto derivanti dall’analisi molecolare- genetica e ai numerosi<br />

vuoti di tutela registrabili con riguardo a questo specifico interesse.<br />

7. Prelievi coattivi sull’indagato e nemo tenetur se detegere.<br />

Le questioni sin qui proposte, comprovando le molteplici interferenze<br />

tematiche e l’importanza degli approcci di tipo comparato( 110 ), spostano il<br />

piano dell’attenzione sulla tutela di alcuni diritti fondamentali e sul reale<br />

rispetto di taluni principi fondanti il processo penale.<br />

Nell’assetto italiano i nuovi metodi di accertamento scientifico e i<br />

( 108 ) P. Tonini, Informazioni genetiche, cit., 888, è particolarmente critico con la previsione,<br />

in quanto i profili ‘‘precipitati’’ nella Banca dati, seppure anonimamente archiviati,<br />

troveranno la loro paternità all’interno dei singoli processi dai quali sono tratti.<br />

( 109 ) Una limitazione espressa delle indagini relative alla verifica dell’identità o all’origine<br />

del soggetto è contenuta nei §§ 81 e comma 1, 81 g comma 2, punto 2, 81 h comma 3,<br />

punto 1, StPO.<br />

( 110 ) A riprova della importanza della metodologia di ricerca, cfr., per tutti, M. Maiwald,<br />

Einführung in das italianische Strafrecht und Strafprozessrecht, Franfurt am Main,<br />

2009, passim.

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