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480<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

profili genetici, mentre non disciplina la sorte del materiale biologico e dei<br />

profili genetici riferibili alla persona vivente. Analogamente non regolamentati<br />

sono gli esiti del materiale biologico (e il conseguente profilo genetico<br />

tipizzato, prelevato dalla polizia giudiziaria secondo quanto previsto<br />

dall’art. 349 comma 2 bis c.p.p.).<br />

Infatti il destino del campione biologico, proveniente dai prelievi operati<br />

ai sensi dell’art. 224 bis e 359 bis c.p.p., è dettato dall’art. 72 quater<br />

comma 1 disp. att., secondo cui il giudice che disponga il prelievo durante<br />

una perizia deve ordinare la distruzione del campione biologico subito<br />

dopo il compimento della perizia, a meno che non ritenga assolutamente<br />

indispensabile la conservazione del materiale biologico suddetto. Ne deriva<br />

che in <strong>Italia</strong> l’obbligo di distruzione dei campioni è fortemente ridimensionato<br />

dalla facoltà di conservazione e stemperato dall’evanescente criterio<br />

dell’indispensabilità.<br />

In Germania, come anticipato, i campioni ematici vengono distrutti<br />

una volta venuta meno la necessità di analisi (§§ 81 a comma 3 § 81 c<br />

comma 5, punto 2, 81 e, comma 2, punto 2, StPO, 81 g , comma 2, punto<br />

1, 81 h, comma 3, punto 1, StPO). Ciò normalmente avviene dopo la fine<br />

del processo e l’esecuzione del giudicato( 105 ). I profili d’identificazione del<br />

DNA non sottostando a questa regolamentazione, vengono aggiunti agli atti<br />

(di indagine)( 106 ), conseguentemente inseriti, rispettando i presupposti del<br />

§81g StPO, nel database dell’analisi del DNA e qui archiviati per cinque o<br />

dieci anni, a seconda che si tratti di soggetti minorenni o maggiorenni. Si<br />

comprende tuttavia l’estrema duttilità dei suddetti riferimenti temporali,<br />

combinata alle anomalie discendenti dal fatto che il § 81 g StPO non rappresenta<br />

l’unica fonte di regolamentazione della materia, in quanto la disciplina<br />

è largamente compendiata dalle norme esistenti nei singoli Länder.Un<br />

fondamento giuridico unitario può rinvenirsi pertanto nel diritto di autodeterminazione<br />

informativa, dato che i profili di identificazione del DNA e il<br />

trattamento conseguente toccano questo interesse sotto l’aspetto della completezza<br />

delle informazioni( 107 ), ma il reale rispetto della tempistica si presenta<br />

anche in Germania come un aspetto assai problematico.<br />

( 105 ) E. Löwe–W.Rosenberg –D.M.Krause, Die Strafprozeßordnung, cit., § 81a<br />

Rn. 81.<br />

( 106 ) E. Löwe–W.Rosenberg –D.M.Krause, Die Strafprozeßordnung, cit., § 81e<br />

Rn. 34<br />

( 107 ) Cass. sez. fer., 21 agosto 2008, n. 34249, in Cass. pen., 2009, 1440, n. R. Belfiore,<br />

ha ritenuto, ai fini delle garanzie costituzionali di cui all’art. 2 l. n. 69 del 2005, non in<br />

contrasto con i diritti fondamentali del nostro ordinamento un mandato di arresto europeo<br />

che si fondi sulla prova del DNA esperita su reperti biologici prelevati all’imputato coattivamente,<br />

qualora la disciplina processuale dello Stato di emissione (nella specie, l’Austria) sull’acquisizione<br />

e utilizzazione della prova non sia in contrasto con il principio fondamentale<br />

del divieto di influire sulla libertà di autodeterminazione e non pregiudichi la libertà morale.

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