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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

479<br />

indicazioni provenienti da un’importante sentenza della Corte europea dei<br />

diritti dell’uomo( 102 ) che ha interpretato in chiave particolarmente rigorosa<br />

la conservazione dei dati genetici nelle Banche Dati. Il pronunciamento<br />

della Corte europea ha infatti imposto un «periodo proporzionato» alle finalità<br />

per i quali i dati medesimi sono stati archiviati, con l’obiettivo di realizzare<br />

un contemperamento fra l’impiego di strumenti tecnologici e il rispetto<br />

della vita privata e familiare, consacrato nell’art. 8 della Convenzione<br />

europea dei diritti dell’uomo. Da un canto, si è infatti ammesso il sacrificio<br />

del diritto alla protezione dei dati personali e genetici di fronte all’interesse<br />

per la «repressione dei reati»; allo stesso tempo, sono stati però<br />

suggeriti controlli severi al fine di verificare le misure adottate dai singoli<br />

Stati per autorizzarne la conservazione e l’utilizzazione da parte delle autorità<br />

senza «il consenso dell’interessato». Ne è derivato un divieto generale<br />

riferibile a tutti i sistemi processuali europei verso forme di potere, generale<br />

e indifferenziato, di conservazione dei dati, a prescindere dalla gravità<br />

dei reati di cui la persona sia a suo tempo sospettata e indipendentemente<br />

dall’età. Altrettanto inammissibile lungo questa direttiva interpretativa è la<br />

conservazione dei dati illimitata nel tempo, soprattutto a carico di persone<br />

che nel frattempo siano state prosciolte dagli addebiti( 103 ).<br />

Accogliendo tutti i descritti spunti, tuttavia l. n. 85 del 2009 avrebbe<br />

dovuto far propria una marcata e più netta differenziazione (soprattutto<br />

con riguardo alla Banca dati e al Laboratorio centrale) fra campione biologico<br />

e profilo genetico, tenuto conto del fatto che il campione biologico<br />

presenta una multiformità contenutistica e consente di risalire anche alle<br />

malattie di un soggetto o alle sue caratteristiche ereditarie, a differenza<br />

del profilo genetico che ha invece più ristretti margini di operatività, in<br />

quanto tratto da una frazione del DNA( 104 ). La normativa riformata contempla<br />

invece esclusivamente la distruzione dei campioni biologici dai<br />

quali, nel corso del procedimento ossia durante la perizia e l’accertamento<br />

tecnico disposti dall’autorità giudiziaria a fini probatori, siano stati tipizzati<br />

migrazione illegale; cooperazione realizzata con lo scambio di informazioni, concernenti dati<br />

informatici relativi a impronte digitali e dati genetici tra gli Stati aderenti.<br />

( 102 ) Corte eur., Grande camera, sent. 4 dicembre 2008 n. 880, S. et Marper c. Royame<br />

uni, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 345; nonché inDir. pubbl. comparato ed europeo, 2009,<br />

583 (m), nota C. Sartoretti, Il diritto alla privacy tra sicurezza e principio di proporzionalità:<br />

il punto di vista della Corte europea dei diritti dell’uomo. Su tale pronuncia, v. altresì G.<br />

Canzio, Prova del DNA e revisione del processo, inAa.Vv., Prelievo del DNA e banca dati<br />

nazionale, cit., 293.<br />

( 103 ) Cfr., per un’efficace sintesi della decisione, M. Chiavario, Diritto processuale penale.<br />

Profilo istituzionale, V ed., Torino, 2009, 361.<br />

( 104 ) Secondo P. Tonini, Accertamento del fatto, cit., 4, il rispetto della riservatezza<br />

avrebbe dovuto imporre una maggiore protezione al campione biologico, che rappresenta<br />

la fonte potenziale di numerose e delicate informazioni, piuttosto che al profilo genetico, caratterizzato<br />

da finalità prettamente identificative.

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