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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

delle disposizioni dell’art. 9 che si riferiscono a soggetti attivi e passivi, all’oggetto<br />

del prelievo, al novero dei reati per i quali si procede e alle modalità<br />

delle operazioni (art. 13 comma 3). Non è stato però previsto un potere<br />

in capo alle parti di rivolgere una richiesta in tal senso al giudice.<br />

Sempre ex officio è disposta, a seguito di assoluzione con sentenza definitiva<br />

perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non lo ha commesso,<br />

perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla<br />

legge come reato, la cancellazione dei profili del DNA, acquisiti ai sensi<br />

dell’articolo 9 l. 85 del 2009, e la distruzione dei relativi campioni biologici<br />

(art. 13 comma 1, l. n. 85 del 2009)( 99 ). Negli altri casi (art. 13 comma 4) il<br />

profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i<br />

tempi stabiliti nel regolamento d’attuazione, d’intesa con il Garante per<br />

la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall’ultima<br />

circostanza che ne ha determinato l’inserimento; il campione biologico<br />

è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione( 100 ),<br />

d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, comunque non<br />

oltre venti anni dall’ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.<br />

Le scansioni introdotte dal legislatore italiano sembrano indubbiamente<br />

costituire una decisa presa d’atto degli obblighi promananti dalla<br />

Raccomandazione R (92) emessa dal Comitato dei ministri del Consiglio<br />

d’Europa il 10 febbraio 1992( 101 ), fornendo anche una risposta alle precise<br />

( 99 ) Vengono pertanto escluse le sentenze di proscioglimento, fondate ad esempio sull’estinzione<br />

del reato per prescrizione, nonché la sentenza di non luogo a procedere e i provvedimenti<br />

archiviativi; ciò in evidente correlazione con la tipologia delle decisioni coinvolte<br />

che, da un canto, non riguarda il merito dell’imputazione, dall’altro, non è idonea a cristallizzarsi<br />

in termini di definitività.<br />

( 100 ) Si noti che il regolamento di attuazione della legge sul DNA in <strong>Italia</strong> non è stato<br />

ancora emanato.<br />

( 101 ) Cfr. Rapporto esplicativo della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del<br />

Consiglio d’Europa N. R. (92) (leggibile sul sito: https://wcd.coe.int/), che concerne l’utilizzazione<br />

delle analisi dell’acido desossiribonucleico (DNA) nel quadro del sistema di giustizia<br />

penale, con specifiche indicazioni di ordine generale in tema di prelievo dei campioni al punto<br />

4. Nel quadro europeo vanno ricordate pure: la Risoluzione del Consiglio Europeo del 9<br />

giugno 1997, sullo scambio di informazioni relative ai risultati dell’analisi; la Risoluzione del<br />

25 giugno 2001, sullo scambio del DNA e sulla standardizzazione di alcune forme definitorie<br />

nell’ambito della Scienza forense; la Decisione quadro del Consiglio europeo del 4 ottobre<br />

2005, sulla protezione da assicurare ai dati personali, trattati nell’ambito della cooperazione<br />

giudiziaria e di polizia in materia penale tra Stati membri dell’Unione Europea. Un successivo<br />

passaggio evolutivo nella normativa in tema di Banche dati del Dna, è rappresentato dalla<br />

Decisione del Consiglio europeo del 27 febbraio 2007, contenente disposizioni finalizzate<br />

a migliorare lo scambio di informazioni in basa alle quali gli Stati membri si concedono reciprocamente<br />

diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA. Il 27<br />

maggio 2005, il Trattato di Prüm, sottoscritto da sette Paesi, in rispetto agli accordi di<br />

Schengen, ha avuto l’obiettivo di intensificare la cooperazione tra le frontiere (cross-border)<br />

al fine di accentuare la lotta ai fenomeni del terrorismo, del crimine internazionale e dell’im-

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