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476<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

stesso tempo l’opzione, contenuta nel § 81 a, comma 1, punto 2 StPO di<br />

ritenere ammissibili – senza il consenso dell’accusato – solo interventi non<br />

pregiudizievoli per la salute fa sì che eventuali pratiche non consentite, seppure<br />

non espressamente sanzionate, comportino in concreto un divieto<br />

d’uso degli atti viziati. Ma un’ipotesi così drastica è evidentemente diversa<br />

da quella nella quale il prelievo di sangue venga eseguito da un soggetto<br />

non abilitato alla professione medica: dato che in via di principio la prova<br />

ematica è comunque ammessa dalla legge processuale tedesca, in un caso<br />

del genere non si configurerebbe un vizio implicante ‘‘l’inutilizzabilità’’<br />

probatoria dell’atto.<br />

In perfetta simmetria con la scelta italiana della l. n. 85 del 2009, ispirata<br />

dai principi di gradualità e proporzionalità delle misure, nonché dal<br />

rispetto dei canoni ‘‘a contenuto variabile’’ della dignità e pudore, si registra<br />

sul versante tedesco un’ampia tutela riservata alla salute dell’accusato<br />

(§ 81 a, comma 1, punto 2 StPO), nonché ad altri aspetti strettamente attinenti<br />

alla sfera del pudore. Cosicché, ad esempio, sono escluse tecniche<br />

pregiudizievoli per la dignità dell’uomo, anche laddove si tratti di analisi<br />

corporee di per sé non pericolose, dal punto di vista dello svantaggio<br />

per l’integrità fisica (non trattandosi di un vero e proprio intervento corporeo)(<br />

92 ). Inoltre, il paragrafo § 81 d tiene conto delle intromissioni nella<br />

sfera del pudore, dettando la regola specifica relativa al compimento degli<br />

atti da parte di soggetti dello stesso sesso dell’accusato.<br />

Precetti garantisti, questi, vivificati dalla interpretazione fornita dalla<br />

Corte europea per i diritti dell’uomo in una nota sentenza di censura proprio<br />

ai danni della Germania, per la ritenuta violazione dell’art. 3 della<br />

Convenzione europea. In quell’occasione è stata fornita una rilettura del<br />

principio di proporzionalità e dei delineati valori della dignità e del decoro<br />

che erano stati gravemente compromessi da un trattamento inumano e degradante(<br />

93 ), consistito nella somministrazione di un farmaco emetico<br />

contro la volontà dell’accusato per recuperare la sostanza stupefacente<br />

da questi ingerita.<br />

Il dibattito sulla questione era risalente, infatti già a proposito del § 81<br />

zeßordnung, §81a, Rn. 38, contemplano il prelievo di liquido tramite puntura lombare, i<br />

trattamenti emetici o le lavande gastriche, le radiografie. Non sono ammessi per esempio<br />

l’angiografia e la dilatazione a mezzo di palloncino. Parimenti escluse le ricerche corporali<br />

sotto narcosi. Deve ricordarsi che il § 81 a StPO consente, in ossequio alle prescrizioni severe<br />

della partecipazione obbligatoria del difensore (ex § 140, comma 1, punto 6 StPO) e dell’autorizzazione<br />

del giudice (§ 81 commi 2 3 StPO), il ricovero dell’accusato in un ospedale<br />

psichiatrico per realizzare una perizia sul suo stato psichico.<br />

( 92 ) Il caso si riferiva ad una fallografia: E. Löwe–W.Rosenberg -D.M.Krause,<br />

Die Strafprozeßordnung, cit., § 81 a Rn. 56.<br />

( 93 ) C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 11 luglio 2006, Jalloh c. Germania, §<br />

109, di seguito affrontata con riguardo al nemo tenetur.

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