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474<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

in maniera indifferenziata a tutti i soggetti, possessori di un determinato<br />

autoveicolo con una specifica combinazione di lettere nella targa), sembra<br />

essere meno esposto al pregiudizio di specifiche ‘‘pressioni gruppali’’,<br />

idonee a viziare o ad inquinare la libera manifestazione della volontà del<br />

singolo.<br />

Altro punto nevralgico della tematica – con riverberi comuni ai due<br />

sistemi – è quello relativo all’oggetto del prelievo. La normativa italiana<br />

sembra qui presentare un difetto di coordinamento fra le varie disposizioni<br />

introdotte dalla l. n. 85 del 2009: nelle ipotesi di prelievo dai soggetti ristretti<br />

nella libertà personale (art. 9) si fa richiamo, infatti, soltanto alla mucosa<br />

del cavo orale; nell’ipotesi di identificazione dell’indagato ad opera<br />

della polizia giudiziaria (art. 349 comma 2-bis c.p.p.), si fa riferimento solo<br />

alla saliva o ai capelli; nell’ambito dei provvedimenti del giudice, ex art. 224<br />

bis c.p.p., la regolamentazione è invece omnicomprensiva, contemplando i<br />

capelli, i peli o la mucosa del cavo orale. Orbene, l’asportazione della mucosa<br />

del cavo orale, a cura del personale della polizia o del personale sanitario<br />

ausiliario della p.g., rappresenta senza dubbio un’attività più invasiva<br />

rispetto al mero prelievo salivare, non risultando peraltro disciplinata specificamente<br />

nelle fasi concrete dal legislatore, se non nella prevista necessità<br />

di stilare un verbale delle operazioni di prelievo, e nel rispetto di alcuni<br />

presidi di garanzia. L’art. 9 comma 5 l. n. 85 del 2009, oltre all’obbligo<br />

del verbale, impone infatti che le operazioni siano concretamente «eseguite<br />

nel rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi è sottoposto»(<br />

86 ).<br />

Altrettanta scarsa sensibilità sul punto mostra la prassi tedesca nell’ammettere<br />

frequentemente il prelievo di cellule, tramite uno striscio della mucosa<br />

orale( 87 ), ritenendo questa forma di asportazione delle cellule salivari<br />

a stretto rigore non rientrante nell’ambito degli interventi corporei, con<br />

l’effetto di potere essere eseguita anche dalla polizia, senza la necessità di<br />

coinvolgere un medico. Condizione fondamentale è, tuttavia, che l’interessato<br />

collabori; se questi si rifiuta, sarà sottoposto al prelievo ematico coattivo<br />

ad opera di un medico.<br />

A tale proposito deve ricordarsi pure che l’art. 224 bis c.p.p. (introdotto<br />

in <strong>Italia</strong> dalla l. n. 85 del 2009) contiene un riferimento agli «accer-<br />

( 86 ) C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 11 luglio 2006, Jalloh c. Germania, §<br />

109, si è riferita alla dignità facendo richiamo a modalità che non devono essere degradanti<br />

per l’individuo, o comportare mortificazioni sul corpo della persona, limitando la coercizione<br />

allo stretto indispensabile. La Corte ha mostrato attenzione anche per la riservatezza con riguardo<br />

sia al prelievo, sia alla conservazione.<br />

( 87 ) E. Löwe –W.Rosenberg -D.M.Krause, Die Strafprozeßordnung, cit., § 81g<br />

Rn. 72. Sono consentiti prelievi dal naso, dall’ano o dalla vagina. Quanto allo sperma dell’accusato<br />

è preferibile non farvi ricorso laddove sia possibile accedere ad altro materiale corporeo<br />

per i modelli di identificazione.

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