28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

473<br />

rente prossimo( 82 ). Nei casi contemplati dal § 55 StPO si dà avviso al testimone<br />

del diritto a tacere in ordine a circostanze lesive per lui o per i parenti<br />

più vicini. Non essendo infatti applicabile il § 81 c comma 3 StPO,<br />

l’interessato dovrà essere compiutamente informato sul suo diritto di rifiutare<br />

l’atto di indagine.<br />

Con riguardo ai terzi consanguinei( 83 ) che, nel nostro ordinamento,<br />

godono di un’ espressa tutela relativamente agli obblighi testimoniali ex<br />

art. 199 c.p.p., si è correttamente suggerita, in chiave analogica, l’opportunità<br />

di basare il prelievo sul consenso del soggetto( 84 ).<br />

A differenza della regolamentazione espressa contenuta nel § 81 h<br />

StPO tedesco, la l. n. 85 del 2009 non ha provveduto a dettare in <strong>Italia</strong> specificamente<br />

una disciplina dei test di massa, con conseguenti critiche in ordine<br />

al sacrificio del prelievo coattivo imposto a soggetti coinvolti dal delitto,<br />

ad esempio la vittima, ma anche congiunti o terzi del tutto estranei, in<br />

qualche misura controbilanciate dalla consapevolezza dell’elevata potenzialità<br />

accertativa riferibile all’indagine genetica( 85 ).<br />

Merita sottolineatura il fatto che in Germania, già prima dell’inserimento<br />

del §81 h sui test ‘‘di serie’’, i soggetti aventi diritto, come testimoni,<br />

di astenersi dal deporre (§ 52 StPO) potevano rifiutarsi di sottoporsi ad<br />

ispezioni o ad esami (§ 81 c). Nel § 81 h StPO è invece attualmente disegnato<br />

un modello ‘‘versatile’’, capace di combinare il consenso del soggetto<br />

con l’ordine giudiziale della misura, laddove essa coinvolga un’ingente cerchia<br />

di persone (§ 81 h comma 2, punto 2, StPO). Ciò nonostante, è particolarmente<br />

avvertito il problema della ‘‘pressione sociale’’, spesso influente<br />

sulla spontaneità del consenso del terzo: si pensi ad una cerchia<br />

non limitata di persone cui si chiede di prestare il consenso al prelievo e<br />

all’analisi del DNA (per esempio un ingente numero di individui che abbiano<br />

partecipato a una festa di paese, oppure un rilevante gruppo di condomini<br />

di uno stabile). In contesti di questo tipo la validità e la spontaneità<br />

del consenso ‘‘collettivo’’ può in effetti risultare dubbia, imponendo piuttosto<br />

un accostamento sul piano effettivo con il § 81 a StPO, che sacrifica il<br />

tratto volontario dell’accertamento medico, dinnanzi ad atti che non realizzino<br />

effetti pregiudizievoli per la salute. Viceversa, il consenso al prelievo<br />

del soggetto destinatario dello screening di massa, in contesti maggiormente<br />

anonimi (per esempio laddove gli organi investiganti si rivolgano<br />

( 82 ) Cfr § 52, comma 1, StPO sulla facoltà di astensione dal deporre.<br />

( 83 ) In ordine a specifici problemi, cfr. M. Spriamo, Acquisizione di campioni del<br />

DNA dall’imputato e dai suoi parenti , (Nota a Assise Torino, 21 aprile 2004, P. D.), in Dir.pen.<br />

proc., 2005, 347.<br />

( 84 ) P. Felicioni, L’<strong>Italia</strong> aderisce, cit., 18; in precedenza A. Santosuosso,G. Gennari,<br />

Il prelievo coattivo di campioni biologici e i terzi, inDir.pen.proc., 2007, 400.<br />

( 85 ) P. Felicioni, L’italia aderisce, cit., 18 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!