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472<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

sull’utilizzabilità processuale è stato legato alla sufficienza del materiale<br />

biologico residuo( 78 ).<br />

In Germania l’analisi delle tracce rinvenute sul luogo del delitto o in<br />

altri luoghi può invece compiersi senza autorizzazione giudiziale; il § 81 f<br />

comma 1 StPO, rimanda (in seguito alla modifica normativa del 2005 in<br />

tema di analisi del DNA) solo al § 81 e comma 1 StPO e non anche alle<br />

‘‘tracce’’ disciplinate dal comma 2. La necessità di un provvedimento autorizzativo<br />

in questi casi, sino al 2005, si rivelava nella prassi come una mera<br />

formalità( 79 ).<br />

Dal combinato disposto degli artt. 224 bis comma 2 e 72 bis disp. att.<br />

c.p.p, introdotti in <strong>Italia</strong> dalla l. n. 85 del 2009, derivano alcuni presupposti<br />

per il prelievo di campioni biologici e gli accertamenti medici su minorenni,<br />

su persone incapaci o interdette. Per i minori e gli incapaci o interdetti<br />

è stata infatti espressamente dettata la necessità del consenso del genitore<br />

o del tutore o di un curatore speciale, in caso di mancanza e irreperibilità<br />

di tali soggetti o conflitto di interessi con il soggetto da sottoporre a<br />

perizia. Questi soggetti possono assistere alle operazioni.<br />

In Germania il § 81 g comma 4 StPO estende la possibilità di compiere<br />

analisi e registrare dati relativi a persone incapaci, o ai minori (§ 3<br />

JGG). Per i soggetti incapaci, menzionati dal § 81 g comma 4 StPO( 80 ),<br />

si pone tuttavia il delicato problema relativo alla possibilità che gli stessi<br />

prestino un valido consenso, ai sensi del § 81 g comma 3 StPO. Ciò spiega<br />

la necessità dell’autorizzazione del giudice per il prelievo e l’analisi delle<br />

cellule corporee. Tuttavia, in questi casi, laddove si violino i confini tratteggiati<br />

dal § 81 g comma 4 StPO( 81 ), potrebbe prospettarsi il ricorso alla ‘‘difesa<br />

necessaria’’ prescritta dal § 140 comma 2 StPO.<br />

Il diritto dei prossimi congiunti di non acconsentire all’analisi consiste<br />

invece esclusivamente nella possibilità accordata all’interessato di escludere<br />

interventi corporei o analisi, finalizzati a provare la colpevolezza di un pa-<br />

le atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all’effettuazione di accertamenti tecnici<br />

non richiede l’osservanza delle garanzie difensive; per contro, le successive operazioni di<br />

comparazione del consulente tecnico pretendono l’osservanza delle garanzie difensive. In<br />

dottrina, cfr. F. Giunchedi, Gli accertamenti tecnici irripetibili. Tra prassi devianti e recupero<br />

della legalità, Torino, 2009, passim; M.Montagna, Accertamenti tecnici, accertamenti personali<br />

occulti e prelievo del DNA, in Aa.Vv., La prova penale, Trattato diretto da A. Gaito,<br />

Torino, 2009, vol. II, 51 ss., spec., 58 ss.<br />

( 78 ) Cass., sez., I, 7 ottobre 2005, n. 39826, F. in Guida dir., 2006, n. 17, 107. Con<br />

riferimento ad altra tipologia cfr. pure Cass., sez. I, 1 dicembre 2000, Sibio, in C.E.D. Cass.,<br />

n. 219445.<br />

( 79 ) Così L. Senge, op. cit., 2005, 3028<br />

( 80 ) E. Löwe –W.Rosenberg –D.M.Krause, Die Strafprozeßordnung, cit., § 81g<br />

Rn. 52<br />

( 81 ) E. Löwe –W.Rosenberg –D.M.Krause, Die Strafprozeßordnung, cit., § 81g<br />

Rn. 57

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