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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

coattiva dell’attività probatoria, qualora la perizia risulti assolutamente<br />

indispensabile per la prova dei fatti.<br />

Anche in Germania è prevista la possibilità di disporre l’accompagnamento<br />

coattivo dell’accusato, convocato per fornire il proprio campione<br />

biologico, che non si presenti davanti al medico. In questi casi lo StA o<br />

gli altri soggetti che svolgono attività d’indagine – anche se il § 81 a StPO<br />

al riguardo non contiene delle affermazioni chiare – possono intervenire<br />

nell’urgenza correlata all’imminente pericolo( 72 ). L’accusato può in quel<br />

caso essere costretto a sottoporsi alla visita di un medico e il prelievo di<br />

sangue può essere compiuto immediatamente. Queste situazioni si collocano<br />

nella sfera delle ipotesi di difesa necessaria, regolate giuridicamente<br />

dal § 140 StPO. Il § 140, comma 1, punto 6 StPO prescrive infatti la partecipazione<br />

del difensore nel caso di una perizia sullo stato di salute psichica<br />

dell’accusato. La collaborazione del difensore non è invece richiesta<br />

per le misure relative all’identificazione, ma, trattandosi di processi per delitti<br />

gravi, comunque presidiati dalla obbligatoria assistenza difensiva (§<br />

140, comma 1, punto 1 e § 140, comma 2 StPO), finisce inevitabilmente<br />

per essere riconosciuto un intervento del medesimo.<br />

Guardando ai risvolti processuali, deve segnalarsi la scelta italiana, dal<br />

tenore restrittivo, che ha limitato la possibilità per la polizia giudiziaria di<br />

effettuare coattivamente il prelievo di saliva o capelli, correlandola ad<br />

esclusive finalità di identificazione dell’indagato (art. 349 comma 2-bis<br />

c.p.p.)( 73 ). Ai sensi dell’art. 349 comma 2 bis c.p.p., introdotto dall’art.<br />

10 d.l. 27 luglio 2005, n.144, conv.con mod. nella l. 31 luglio 2005, n.<br />

155, il prelievo coattivo di materiale biologico da persona vivente è consentito<br />

alla polizia giudiziaria solo a fini di identificazione della persona( 74 ). La<br />

raccolta di tracce biologiche da persone o cose è regolata dagli artt. 354 e<br />

348 comma 4 c.p.p., disciplinanti rispettivamente il sopralluogo e gli atti o<br />

operazioni compiuti da ausiliari di p.g. dotati di specifiche competenze tecniche(<br />

75 ). Quest’attività, estremamente delicata, spesso idonea a compro-<br />

( 72 ) E. Löwe–W.Rosenberg -D.M.Krause, Die Strafprozeßordnung, §81a Rn.<br />

71 ss.<br />

( 73 ) La citata legge del 2009 ha così soppressa la disposizione che consentiva alla polizia<br />

giudiziaria il prelievo coattivo di materiale biologico, previa autorizzazione del pubblico<br />

ministero, durante il sopralluogo di polizia giudiziaria (art. 354 comma 3, ult. periodo,<br />

c.p.p.), e ha attribuito il potere di disporre il prelievo forzoso, di regola, al giudice in sede<br />

di perizia dibattimentale o di incidente probatorio. Il pubblico ministero può agire di propria<br />

iniziativa, nella fase delle indagini preliminari, ma il relativo provvedimento dovrà necessariamente<br />

essere sottoposto all’autorizzazione o alla convalida del giudice per le indagini<br />

preliminari.<br />

( 74 ) Cfr., per un quadro della modifica, G. Spangher, L’azione di contrasto al terrorismo<br />

internazionale: le novità della legge n. 155 del 2005, inStudium iuris, 2006, 41.<br />

( 75 ) Cfr., Cass., sez. II, 24 settembre 2008, Vastante, in C.E.D. Cass., rv. 242094, secondo<br />

cui «il prelievo di tracce biologiche su un oggetto rinvenuto nel luogo del commesso

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