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468<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

essere disposto dal p.m. quando devono essere eseguite le operazioni di cui<br />

all’articolo 224 bis c.p.p. e non vi è il consenso della persona interessata. Lo<br />

sbocco è duplice: normalmente il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice<br />

per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza se ricorrono<br />

le condizioni ivi previste (comma 1). Nei casi di urgenza, quando vi è fondato<br />

motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile<br />

pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle<br />

operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti<br />

dal comma 2 dell’articolo 224 bis, provvedendo a disporre l’accompagnamento<br />

coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti<br />

senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l’esecuzione coattiva<br />

delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi( 66 ).<br />

In questo caso valgono gli accorgimenti garantistici correlabili al provvedimento<br />

disegnato dall’art. 224 bis c.p.p. e il mancato rispetto dei presupposti<br />

comporta la nullità dell’atto e l’inutilizzabilità dei risultati. Pure<br />

in <strong>Italia</strong> la gamma dei destinatari degli interventi è assai ampia, infatti l’espressione<br />

contenuta nel primo comma dell’art. 224 bis c.p.p. «persona da<br />

sottoporre all’esame del perito» lascia chiaramente intendere che, oltre all’imputato,<br />

tali soggetti potrebbero essere anche terzi, integrando per<br />

questo la disciplina che l’art. 133 c.p.p. detta per l’accompagnamento coattivo<br />

delle persone diverse dall’imputato.<br />

Il legislatore italiano ha inoltre espressamente richiesto (art. 225 bis<br />

comma 2 lett. f) che l’ordinanza dispositiva della perizia descriva le modalità<br />

dell’accertamento e del prelievo. La mancanza di tale previsione<br />

espressa è sanzionata da nullità. Ai sensi dell’art. 72 ter disp.att. c.p.p.<br />

nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all’effettuazione<br />

di accertamenti medici deve farsi espressa menzione del consenso<br />

eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame», assumendo<br />

il medesimo una portata garantista rispetto alle eventuali forme<br />

di coercizione cui potrebbe essere sottoposto l’individuo. In questo caso<br />

dall’art. 224 bis commi 2, lett. e, e 6 c.p.p. emerge la duplice modalità di<br />

coartazione cui può dare luogo il dissenso, ossia l’accompagnamento coattivo<br />

da un lato, indi l’esecuzione forzosa del prelievo o dell’accertamento<br />

medico dall’altro lato( 67 ). Gli elementi conoscitivi riferibili all’ordinanza<br />

disciplinata dall’art. 224 bis comma 2 c.p.p., prescritti a pena di nullità,<br />

( 66 ) Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede al giudice per le<br />

indagini preliminari la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento<br />

coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto, e comunque entro le quarantotto<br />

ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore<br />

(art. 359 bis comma 2 c.p.p.).<br />

( 67 ) La legge italiana prevede altresì che «l’uso di mezzi di coercizione fisica è consentito<br />

per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento»

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